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Sentenza — n. 34319/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of concrete interest when prosecutor omits administrative sanction transmission after probation success.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34319/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a preliminary ruling declaring the defendant not subject to prosecution due to successful probation. The lower court failed to transmit files to the Prefect for administrative license suspension, an omission the prosecutor argued violated statutory duties. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that no concrete legal interest existed because the Prosecutor could personally fulfill the administrative requirement or request the files from the judge.

Regesto Legislator

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Art. 168-ter cod. pen.; Art. 224-ter cod. strada: The public prosecutor lacks concrete interest to appeal a non-prosecution decision omitting administrative sanction transmission, as they may personally perform the duty or request the files from the issuing judge.

Parole chiave

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concrete interest ad impugnare sanzioni amministrative accessorie messa alla prova trasmissione atti prefetto difetto interesse ricorso guida in stato di ebbrezza omissione adempimento amministrativo guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 168-ter cod. pen.
Anche se è vero che il Gip di Cremona ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (non pregiudicata dall'esito positivo della probation, ai sensi dell'art. 168-ter cod.
Art. 224-ter cod. strada
pen.) e che tale adempimento era dovuto in base a quanto disposto dall'art. 224-ter cod. strada, che ne fa carico al giudice, deve, tuttavia, rilevarsi che il P.G.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 464-septies cod. proc. pen.
art. 168-ter cod. pen
Anche se è vero che il Gip di Cremona ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (non pregiudicata dall'esito positivo della probation, ai sensi dell'art. 168-ter cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 12219 del 23/02/2017, Alexe
Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007, Leoni
Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Pinna e altro
239026; Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Pinna e altro, Rv.
Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi
(Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: DAVANZO PIERATTILIO nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 22/04/1976 avverso la sentenza del 19/09/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre, per violazione di legge, avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 129 e 464-septies cod. proc. pen., nei confronti di Davanzo Pierattilio, dal Gip di Cremona che - dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett.

c) e comma 2-sexies, cod. strada, in quanto estinto per esito positivo della prova - non ha disposto la trasmissione degli atti al prefetto competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui agli artt. 186, comma 2 lett.

c) cod. strada e 168-ter comma 2 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

3. Anche se è vero che il Gip di Cremona ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (non pregiudicata dall'esito positivo della probation, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen.) e che tale adempimento era dovuto in base a quanto disposto dall'art. 224-ter cod. strada, che ne fa carico al giudice, deve, tuttavia, rilevarsi che il P.G. ricorrente non é portatore di un concreto interesse ad impugnare.

4. Invero, la giurisprudenza di legittimità é costante nell'affermare che non sussiste alcun obbligo a carico del giudice - il quale accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (anche se poi ne dichiari l'estinzione, come nel caso di specie, per esito positivo della messa alla prova) - di trasmettere gli atti al prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il pubblico ministero e potendo il medesimo prefetto richiedere l'invio degli atti (Sez. 4, n. 12219 del 23/2/2017, Alexe, non mass.; Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007 dep. 2008, Leoni, Rv. 239026; Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Pinna e altro, Rv. 236144).

5. È, pertanto, inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento. (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207).

6. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale di questa Suprema Corte ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente provvedimento di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 29 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Piccia PatrrLU DEP0S