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Sentenza — n. 33997/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for driving offense transformed into administrative violation by new law abolishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33997/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for a driving offense because the specific violation was transformed into an administrative illecito by a new law. The defendant argued for uncertain evidence and prescription, but the primary ground for reversal was the legislative change that removed the criminal nature of the act. Consequently, the judgment was voided without remittal as the conduct no longer constituted a crime under current law.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 1 d.lgs. 8/2016; Art. 2 comma 2 cod. pen.: A legislative transformation of a criminal offense into an administrative violation results in the abolition of the crime (abolitio criminis), rendering prior convictions void.

Parole chiave

Generato dall'IA
abolitio criminis administrative violation criminal transformation non-retroactivity prescription period driving contravention sentencing excessiveness guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
Art. 2 comma 2 cod. pen.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, co.
Art. 8 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
L'art. 8 del citato decreto ha introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui all'art.
Art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689
Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
Art. 9 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
8/2016 si impone, ai sensi dell'art. 9, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, per il corso del relativo procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008 - dep. 15/05/2008, Niccoli
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 539/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal against traffic conviction, upholding final administrative prior conviction for recidiva requirements.
Ordinanza — n. 8330/2023 — snpen
Italian court dismisses appeal against traffic conviction for recidivism and denied generic mitigating circumstances.
Sentenza — n. 24887/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding burden of proof for administrative penalty finality in driving without license recidivism. The court rejects the claim of contradictory reasoning, upholding the prosecution's burden. The decision confirms that lack of opposing arguments validates the lower court's finding. The ruling establishes that administrative penalty finality is presumed without explicit documentation if no opposition was filed. The court emphasizes the prosecution's duty to prove the administrative penalty's finality. The decision clarifies that mere mention of a prior sanction in a traffic report suffices as evidence. The court notes that the defendant failed to provide contrary arguments to challenge the evidence. The judgment affirms the lower court's application of established legal principles on burden of proof. The outcome confirms the conviction stands due to the absence of valid procedural objections. The court maintains that the prosecution successfully met its evidentiary burden in this case.
Sentenza — n. 10903/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding driving without license, citing procedural nullity and evidence sufficiency.
Ordinanza — n. 34299/2024 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to critically analyze lower court reasoning.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIOLAC LAURENTIU TUDOR nato il 12/08/1984 avverso la sentenza del 26/09/2014 del TRIB.SEZ.DIST. di TERRACINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

RITENUTO IN FATTO

1. Ciolac Lauftu Tudor ha proposto appello, a mezzo del difensore di ufficio avv. Angelina Verrengia, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 116, co. 1 e 13 Cod. str. e condannato alla pena ritenuta equa. Il ricorrente si duole che l'affermazione di responsabilità sia stata fondata su un quadro probatorio incerto e lacunoso, ponendo in capo al prevenuto l'onere di dimostrare il possesso del titolo abilitativo alla guida conseguito presso il paese di provenienza, ritenendo sufficiente la mera consultazione della banca dati operata dal verbalizzante. Si rileva, inoltre, l'estinzione del reato per prescrizione e si lamenta l'eccessività della pena e l'omessa motivazione in merito alla richiesta di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto per cui si procede non é previsto dalla legge come reato. 2.1. Deve osservarsi che la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, co. 2 cod. pen.

Tanto assorbe, con ogni evidenza, il tema del vizio della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. 2.2. Il fatto oggetto del presente procedimento risulta commesso 1'11.2.2011 e pertanto il reato si é prescritto in data successiva all'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 8/2016. Non si pone, quindi, il tema della priorità da accordare all'una o all'altra causa di non punibilità (nel senso valevole ai sensi e per gli effetti dell'art.129 cod. proc. pen.), che ha trovato soluzione nella statuizione posta dalle Sezioni Unite, per le quali la questione concernente 1a "abolitio criminis" è pregiudiziale rispetto a quella - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (che peraltro nel caso di specie ricorrono) - relativa all'estinzione del reato per prescrizione (Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008 - dep. 15/05/2008, Niccoli, Rv. 239400). Pertanto, deve ribadirsi che la sentenza va annullata per la intervenuta abolitio criminis.

3. L'art. 8 del citato decreto ha introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui all'art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689; ha previsto cioè che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. La norma si é resa necessaria per rendere non operante la regola posta dall'art. 1 della legge n. 689/81, della non applicabilità delle disposizioni che prevedono sanzioni amministrative alle violazioni commesse anteriormente alla loro entrata in vigore.

In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni commesse in tempo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si impone, ai sensi dell'art. 9, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, per il corso del relativo procedimento. Anche sotto tale profilo assume rilievo la circostanza che i termini di prescrizione del reato non risultano interamente decorsi prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs., poiché la statuizione per la quale "nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" trova applicazione, per dettato del medesimo art. 9, co. 1 "salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data".

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Atti al Prefetto di Latina per quanto di competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/6/2021. Il Consiglie