Criminal appeal dismissed for non-punishment clause failure due to lack of invocation and statutory inapplicability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Ciubotariu Senfora and Butnaru Andrei Constantin inadmissible regarding their claim of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The defendants argued that the aggravated theft committed with a fraudulent device warranted a non-punishment cause due to its gravity. The court rejected this because the clause was never invoked in the second instance and is legally inapplicable given the statutory nature of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code is inadmissible if not raised in the appeal judgment and is inapplicable when the offense carries a fixed statutory penalty.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CIUBOTARIU SENFORA nato il 29/05/1990 BUTNARU ANDREI CONSTANTIN nato il 07/03/1989 avverso la sentenza del 11/04/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo ( .1~-k-u--: Ludito il difensore(
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ciubotariu Senfora e Butnaru Andrei Constantin, imputati del reato di furto aggravato (dall'uso di un mezzo fraudolento) in concorso tra loro, propongono distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pesaro limitatamente alla riduzione della pena, confermando nel resto.
2. Sollevano entrambi un unico motivo con cui deducono la mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., per la contenuta gravità del fatto.
3. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
4. I ricorrenti non hanno invocato, nel giudizio di appello, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la quale, peraltro, non sarebbe stata concedibile considerata la pena edittale prevista per il reato contestato.
5. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Daniela Dawan 111,..4~ DEP9STAT3 iN CANCE1..1.7-:R% • Dgg •110.(o 9 (2.0 -CD •ze / ift,FuNih