Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging legal qualification of facts under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the agreed penalty under Article 444 of the Code of Criminal Procedure by failing to recognize a minor offense provision. The Court ruled that challenging the legal qualification of facts does not constitute a valid ground for cassation under Article 448, Paragraph 2-bis, as it merely seeks a re-evaluation of the facts rather than addressing admissible grounds like the defendant's will or sentencing legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A challenge to the legal qualification of facts is inadmissible in cassation as it constitutes an impermissible request for a re-evaluation of the facts rather than a review of admissible grounds such as the expression of the defendant's will or the legality of the sentence.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAS VITTORIO nato a CAGLIARI il 18/07/1997 avverso la sentenza del 07/01/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; FATTO E DIRITTO Vittorio Piras, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza resa il 7.1.2021 dal Tribunale di Cagliari, che ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo erronea qualificazione giuridica del fatto, per mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Infatti, è agevole rilevare che, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto si risolve nella pretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto, finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invocata ipotesi attenuata del reato in contestazione.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consiglier stensore Il Presidente AlessadrJ Ranaldi Emantieie Di Sio