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Ordinanza — n. 27464/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to withdrawal and statutory time limits for cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27464/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Latifi Ervis and Bibaj Alfons inadmissible without formalities. Bibaj Alfons had formally withdrawn his appeal, while Latifi Ervis's appeal was barred because it relied on a ground (lack of acquittal sentence) no longer permitted under the new procedural law. Consequently, the court ruled that the appeals could not proceed and ordered the defendants to pay the associated fines and costs.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if withdrawn by the appellant or if filed after the statutory deadline for specific grounds, resulting in a fine for the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal withdrawal of appeal statutory time limits cassation procedure procedural fine procedural law Corte di Cassazione esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art.
Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
Quanto al ricorso di Bibaj Alfons alias Cani Alfons, a seguito dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.
Art. 1 comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
deducendo il primo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motiva- zionale in relazione all'entità della pena irrogata e il secondo in relazione alla man- cata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 1 comma 51 della legge 23.6.2017 n. 103
deducendo il primo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motiva- zionale in relazione all'entità della pena irrogata e il secondo in relazione alla man- cata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
deducendo il primo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motiva- zionale in relazione all'entità della pena irrogata e il secondo in relazione alla man- cata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 186/2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LATIFI ERVIS nato il 27/02/1991 BIBA3 ALFONS ALIAS CANI ALFONS (RINUNCIANTE) nato il 03/02/1995 avverso la sentenza del 14/01/2020 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bibaj Alfons alias Cani Alfons e Latifi Ervis ricorrevano, a mezzo dei rispet- tivi difensori di fiducia, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo il primo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motiva- zionale in relazione all'entità della pena irrogata e il secondo in relazione alla man- cata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiedevano, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 6/3/2020, tuttavia, Bibaj Alfons alias Cani Alfons, con atto a propria firma dichiarava di rinunciare al ricorso.

2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Quanto al ricorso di Bibaj Alfons alias Cani Alfons, a seguito dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.

d) cod. proc. pen. Quanto al ricorso di Latifi Ervis, va ricordato che a far tempo dal 3/8/2017, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impu- gnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'im- putato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espres- sione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen- tenza , all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cas- sazione quello -come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pro- nuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila quanto a Latifi Ervis e di euro cinque- cento quanto a Bibaj Alfons alias Cani Alfons in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro