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Sentenza — n. 27440/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls drunk driving conviction due to lack of reasoning on witness credibility regarding oral legal warnings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27440/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's conviction for drunk driving because it failed to assess the credibility of the police officer's oral testimony regarding a legal warning. The defendant argued the record lacked evidence of the warning or refusal to have counsel, but the court noted that while oral testimony can prove the warning, the trial court did not explain why the officer's statement was credible or why it was not written. Consequently, the decision was overturned and remanded for further examination of the witness's reliability.

Regesto Legislator

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Art. 186 c.d.s.; Art. 114 c.p.p.; In cases of driving under the influence, if the record does not show the warning given to the suspect about the right to counsel, the police officer's testimony may serve as proof, but the appellate court must explicitly evaluate the witness's credibility and the reasons for the lack of written record; failure to do so requires annulment.

Parole chiave

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drunk driving conviction oral witness testimony witness credibility assessment right to counsel warning lack of reasoning annulment police procedural record remand for further trial guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 186, commi 1 e 2 lett.c) Codice della Strada
Art. 114 c.p.p.
Sez.4, n.18349 del 29/04/2021, Rv.281169

Giurisprudenza citata

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Sez.4, n.18349 del 29/04/2021, Rv.281169
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRECO ANTONIO nato a ROVITO il 11/01/1962 avverso la sentenza del 28/05/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente CARLA MENICHETTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28 maggio 2019 la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Cosenza nei confronti di Greco Antonio, quale responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art.186, commi 1 e 2 lett.c) Codice della Strada).

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, per due motivi. 2.1. Con il primo lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione delle risultanze processuali. Osserva che la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente la deposizione dell'operante di polizia giudiziaria per ritenere dimostrato che l'accertatore avesse reso edotto l'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ed altresì che sarebbe stato sottoposto ad esami ematici per verificare il tasso etilico. Nel verbale di accertamento di atti irripetibili in realtà non vi era traccia né dell'avvertimento né del rifiuto di farsi assistere da un difensore di fiducia, donde il mancato raggiungimento della prova di una condotta colpevole. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale sostanziale relativamente al mancato riconoscimento dell'esimente dell'art.131-bis cod.pen. Chiede quindi l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

2. Come recentemente precisato da questa Corte Suprema (Sez.4, n.18349 del 29/04/2021, Rv.281169), in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, con la conseguenza che l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all'attendibilità della testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione.

Nel caso di specie i giudici di merito, nel richiamare la deposizione del teste Pacelli Andrea, agente di polizia giudiziaria intervenuto sul posto - il quale aveva riferito di aver rivolto al Greco l'avviso ex art.114 c.p.p. - non ha svolto nessun accertamento sull'attendibilità della testimonianza né sulle ragioni per le quali l'avviso dato oralmente non era stato verbalizzato. A Tale lacuna motivazionale induce all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro per il necessario ulteriore approfondimento sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro- altra Sezione. Così deciso il 13 luglio 2021 Il Presi 'e tensore DEPOSiTATOR,ICANC',-":1,El7lA Cari ichetti cf.ri .__:1 2 6 ___ LU G.