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Sentenza — n. 46188/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of notification defense and failure to prove good faith.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46188/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Manganaro's appeal against the Messina Tribunal's conviction for workplace safety violations inadmissible. Manganaro argued that he was unaware of the regulatory verbale due to lack of notification and claimed good faith through delegation to a collaborator. The court rejected these defenses, noting the defense did not contest the notification record and that criminal liability for contraventions does not depend on good faith.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the defense fails to contest the procedural record regarding notification, and criminal liability for contraventions is established regardless of the defendant's good faith or organizational disservices.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of notification defense good faith exemption workplace safety violations contravention liability procedural record scrutiny organizational disservices mancanza di disciplina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 131-bis cod. pen.
Con il terzo lamenta il vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con il terzo lamenta il vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Manganaro Giovanni, nato a Messina il 04/06/1969, avverso la sentenza in data 09/12/2020 del Tribunale di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9 dicembre 2020 il Tribunale di Messina ha condannato Giovanni Manganaro alle pene di legge per il reato di cui agli art. 55, comma 1, lett. b), in relazione all'art. 34, 55, comma 5, lett. c), in relazione all'art. 37, 159, comma 2, lett. c), in relazione all'art. 136 d.lgs. n. 81 del 2008, perché, in qualità di datore di lavoro e titolare della DO.MI. Costruzioni S.r.l., non aveva ottemperato alle prescrizioni impartite con verbale n. 147 del 23/10/2017 del Dipartimento di prevenzione UOC Spresal di Messina, redatto in seguito al sopralluogo del 21 marzo 2017.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione della legge processuale, perché il Tribunale di Messina aveva ritenuto che conoscesse il verbale di prescrizioni che, invece, non gli era stato mai notificato. Con il secondo denuncia la violazione di legge perché non era stata considerata la sua buona fede, allorché aveva allegato che nessun dipendente della DOMI. l'aveva mai informato. Con il terzo lamenta il vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Risulta gli atti che all'udienza del 4 marzo 2020 il Pubblico ministero ha prodotto la notifica del verbale di prescrizioni perfezionata con la compiuta giacenza II difensore non si è opposto e non ha formulato alcuna contestazione in merito. Correttamente, quindi, il Tribunale di Messina ha ritenuto assolto l'obbligo di comunicazione del verbale contenente le prescrizioni individuate dagli enti preposti come necessarie per rispettare la normativa della sicurezza sul lavoro. La tesi difensiva della buona fede per non aver avuto conoscenza della vicenda, a causa della delega delle pratiche amministrative ad un collaboratore, è del tutto inconsistente, perché nelle contravvenzioni la responsabilità è anche a titolo di colpa.

Ne deriva che eventuali disservizi organizzativi nel disbrigo degli adempimenti sono ascrivibili esclusivamente all'imputato. E' stata motivatamente esclusa l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione delle plurime condotte illecite accertate. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, il reato non consiste in un'unica condotta illecita per la violazione delle prescrizioni del verbale, ma proprio nelle plurime violazioni indicate nel verbale e accertate in sentenza. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 23 novembre 2021 Il Consigliere este