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Sentenza — n. 43340/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive fine due to lack of specific mitigating circumstances reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43340/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Zhou Chengzhang's appeal against a €3,500 fine inadmissible, rejecting claims of excessive punishment and unaddressed mitigating circumstances. The defense argued the sentence lacked specific reasoning regarding the defendant's disposal of seized goods and failed to evaluate generic mitigating factors. The court ruled the appeal infounded because the base fine was below the statutory average, requiring only general references to equity rather than detailed justification, and because the request for generic mitigating circumstances was raised late without supporting factual elements.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: When a sentence falls below the average statutory range, general references to equity suffice without detailed justification, and new requests for mitigating circumstances must be substantiated with factual elements at the time of appeal.

Parole chiave

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excessive punishment appeal generic mitigating circumstances statutory average fine inadmissible cassation appeal judicial discretion sentencing confisca dei proventi di reato ammenda concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20
Art. 133 cod. pen.
Tale valutazione è da collegarsi alla motivazione sulla descrizione del fatto, nella quale si indicano gli elementi di gravità rilevanti ex art. 133 cod. pen. 1.3.
Art. 581 cod. proc. pen.
Non sono stati neanche indicati, come prevede l'art. 581 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, gli elementi di fatto che consentirebbero l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte costituzionale n. 186/2000
art. 133 cod. pen
Tale valutazione è da collegarsi alla motivazione sulla descrizione del fatto, nella quale si indicano gli elementi di gravità rilevanti ex art. 133 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Non sono stati neanche indicati, come prevede l'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949
Inoltre, il criterio di determinazione è desumibile anche dal testo della sentenza e non solo nella parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZHOU CHENGZHANG nato il 11/06/1965 avverso la sentenza del 18/11/2020 del TRIBUNALE di BIELLAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA Lette le conclusioni del PG Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Zhou Chengzhang ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella dei 18 novembre 2020 che ha condannato l'imputato alla pena di C 3.500 di ammenda per il reato ex art. 5, comma 1, lett. B, e 6, comma 3, legge 283/1962, commesso in Cossato il 26 febbraio 2019. Si deduce l'eccessività della pena inflitta, che si discosterebbe in maniera significativa dal minimo edittale di C 309, senza una motivazione puntuale e precisa, non evincibile dalla descrizione del fatto. Non sarebbe stato valutato il comportamento dell'imputato che si sarebbe attivato per lo smaltimento dei prodotti in sequestro. Non sarebbe stata valutata la possibilità di applicare le circostanze attenuanti generiche: il diniego non sarebbe stato motivato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato: la pena base inflitta di euro 7.000 è inferiore al medio edittale, poiché la pena massima attualmente in vigore è quella di 60 milioni di lire, pari ad euro 30987.41. 1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nel caso in cui sia irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

Inoltre, il criterio di determinazione è desumibile anche dal testo della sentenza e non solo nella parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). In tal caso, così come per gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile. 1.2. Nella sentenza sì fa riferimento all'equità per la determinazione della pena. Tale valutazione è da collegarsi alla motivazione sulla descrizione del fatto, nella quale si indicano gli elementi di gravità rilevanti ex art. 133 cod. pen. 1.3.

Il motivo sulle circostanze attenuanti generiche è invece inammissibile perché l'applicazione di tali circostanze è stata richiesta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Non sono stati neanche indicati, come prevede l'art. 581 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, gli elementi di fatto che consentirebbero l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione dì ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il ere