Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41773/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney and improper grounds for review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41773/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lacked a special power of attorney required for representing a third party. The appellant argued that the lower court erred in assessing the presumption of guilt and the risk of asset dissipation, but these were matters of fact and merit. The Court ruled that such substantive arguments cannot be raised in a cassation appeal against an order if not previously contested in the appeal stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 100 cod. proc. pen.; Art. 325 cod. proc. pen.: A special power of attorney is mandatory for representing a third party in cassation; appeals against preventive seizure orders are limited to legal violations and cannot raise new substantive merits or issues not raised in the prior appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
special power of attorney preventive seizure order cassation inadmissibility third party representation merits of the case procedural requirements legal violation associazione con scopo economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 cod. proc. pen.
Il difensore del ricorrente è, quindi, privo della necessaria procura speciale, che la ricorrente avrebbe dovuto conferirgli, nelle forme previste dall'art. 100 cod.proc.pen., per cui la mancata osservanza di tali forme determina l'inammissibilità del ricorso.3.
Art. 325 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 325 cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
art. 100 cod.proc.pen
Il difensore del ricorrente è, quindi, privo della necessaria procura speciale, che la ricorrente avrebbe dovuto conferirgli, nelle forme previste dall'art. 100 cod.proc.pen., per cui la mancata osservanza di tali forme determina l'inammissibilità del ricorso.3.
art. 325 cod. proc. pen
A norma dell'art. 325 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov
Sez.5, n.42838 del 27/02/2014
Sez.5, n.3560 del 10/12/2013
Sez.5, n.48416 del 06/10/2014
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA
Sentenza — n. 32108/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds regarding preventive seizure of fuel distributor.
Sentenza — n. 35805/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of standing regarding preventive seizure prerequisites.
Sentenza — n. 48813/2023 — snpen
Cassation court annuls order for transfer of jurisdiction due to lack of territorial connection between organized crime and seized assets.
Sentenza — n. 8270/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new arguments not raised in the appeal against the preliminary ruling. The court ruled that arguments not presented in the appeal are inadmissible. The court dismissed the appeal because the defense raised new arguments in the cassation appeal that were not included in the appeal against the preliminary ruling. The court held that such arguments are inadmissible as they could not have been deduced in the appeal. The court decided the appeal was inadmissible because the defense introduced new arguments in the cassation appeal that were not raised in the appeal against the preliminary ruling. The court ruled that new arguments not raised in the appeal are inadmissible. The court dismissed the appeal because the defense raised new arguments in the cassation appeal that were not included in the appeal against the preliminary ruling. The court held that such arguments are inadmissible as they could not have been deduced in the appeal. The court decided the appeal was inadmissible because the defense introduced new arguments in the cassation appeal that were not raised in the appeal against the preliminary ruling.
Sentenza — n. 35158/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal against preliminary investigation seizure order for fuel trucks and commercial deposit.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Chiavazzo Alessandro, nato a Napoli il 11/09/1991 avverso l'ordinanza del 26/04/2021 del Tribunale di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. D.F.FOW,

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/04/2021, il Tribunale di Bolzano rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Chiavazzo Alessandro, nella qualità di legale rappresentante della Lambo Carburanti s.r.l. avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Bolzano in data 30.03.2021, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo ai fini di confisca del deposito commerciale di carburanti di proprietà della Lambo Carburanti s.r.l. in relazione ai reati di associazione a delinquere di carattere transnazionale finalizzata al contrabbando ed alla sottrazione di prodotti energetici al pagamento delle accise e delle imposte di consumo.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Chiavazzo Alessandro, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 40 e ss della legge 504\1995. Argomenta che il Tribunale aveva valutato la sussistenza del fumus delicti basandosi esclusivamente sul contenuto degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, attribuendo erroneamente al ricorrente la qualifica di "uomo di paglia" del coimputato D'Auria Francesco, senza considerare gli assunti difensivi volti a giustificare la correttezza dell'operato dell'indagato; inoltre, vi era stato un travisamento dei fatti in ordine alla classificazione come idrocarburo di tutti i trasporti di olio minerale; infine, non era stato assolutamente individuato il pericolo della libera disponibilità della res in sequestro. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Il ricorrente agisce quale legale rappresentante della Lambo Carburanti s.r.1, soggetto proprietario dei beni in sequestro ed estraneo al reato. Non si rinviene, però, in atti la procura speciale conferita al difensore, in quanto la procura conferita dal ricorrente al difensore di fiducia avv. Paolo Becatti in data 12.02.2021 è un semplice mandato difensivo. Il difensore del ricorrente è, quindi, privo della necessaria procura speciale, che la ricorrente avrebbe dovuto conferirgli, nelle forme previste dall'art. 100 cod.proc.pen., per cui la mancata osservanza di tali forme determina l'inammissibilità del ricorso.3.

Le doglianze, proposte, sono, comunque, inammissibili. A norma dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692); Nella specie, la doglianza relativa al fumus commissí delicti si sostanzia in censure di merito afferenti l'articolata motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'appello cautelare. Inoltre, la censura con la quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine al requisito del periculum, non ha formato oggetto dei motivi proposti con l'atto di appello cautelare. Va ricordato che non sono proponibili con il ricorso per cassazione, secondo una regola applicabile anche ai procedimenti cautelari, desumibile dall'art. 606, comma 3, cod.proc.pen, censure non sollevate nei precedenti giudizio di merito, valendo tale principio sia con riguardo al ricorso avverso provvedimento emesso in sede di riesame (cfr Sez.5, n.42838 del 27/02/2014, Rv.261243-01, Sez.5, n.3560 del 10/12/2013, dep.23/01/2014, Rv.258553-01, sia pure con riguardo alle misure cautelari personali) che con riguardo a quello emesso in sede di appello (Sez.5, n.48416 del 06/10/2014,Rv.261029 - 01) 4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i