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Sentenza — n. 41175/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest illogical reasoning not properly raised under Article 606. The court ruled that such defects require a specific autonomous ground of appeal. The appeal was rejected because the procedural requirements for challenging reasoning were not met. The court emphasized that only violations of law are admissible in retrial proceedings. The decision upheld the lower court's confirmation of the seizure order. The ruling clarifies the strict procedural rules for cassation appeals in Italian criminal procedure. The court found no merit in the arguments regarding subjective elements and risk of delay. The judgment affirms the principle of preclusion for non-specific grounds of appeal. The outcome reinforces the necessity of precise legal grounds in criminal litigation. The decision serves as a warning against improper use of cassation remedies.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41175/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared inadmissible under Articles 606 and 609 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the manifest illogical reasoning regarding the subjective element of the crime and the risk of delay in the retrial order. The court held that such defects must be raised via a specific autonomous ground under Article 606, not as a general violation of law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 609, cod. proc. pen.: The defect of manifest illogical reasoning in the motivation of a retrial order cannot be raised as a violation of law but requires a specific autonomous ground of appeal under Article 606, lett. e), cod. proc. pen.

Parole chiave

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manifest illogical reasoning retrial order cassation autonomous ground of appeal violation of law preclusion Code of Criminal Procedure misura cautelare nel diritto di esecuzione causa di sequestro misura di contenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Con unico motivo si deduce ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. la manifesta illogicità della Motivazione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, in particolare quanto all'elemento soggettivo del reato, e del periculum in mora.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Con unico motivo si deduce ex art. 606, lett.
Art. 609, cod. proc. pen.
Art. 325, cod. proc. pen.
Avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ex art. 325 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 125, cod. proc. pen.
art. 325 cod. proc. pen
Avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ex art. 325 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIRABILE FRANCESCO nato a CATANIA 11 07/11/1956 avverso l'ordinanza del 07/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso DiPOWATA IN C .,,,NCELL1gki rt 12 NOV 2021

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Francesco Mirabile ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 7 giugno 2021 con il quale è stato confermato il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 7 maggio 2021 della carta di reddito di cittadinanza emessa da Poste Italiane s.p.a. Con unico motivo si deduce ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. la manifesta illogicità della Motivazione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, in particolare quanto all'elemento soggettivo del reato, e del periculum in mora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 606, comma 3, e 609 cod, proc. pen. Avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ex art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge; è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante - che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art.125 cod. proc. pen. e della motivazione apparente. Non può essere dedotto il vizio della illogicità manifesta della motivazione, che può essere denunciato, in sede di legittimità, soltanto mediante lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso