Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 40050/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls acquittal because the crime was extinguished by prescription, which prevails over lack of punishability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40050/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's acquittal without remittal because the underlying crime had been extinguished by the passage of the prescription period. The appellant argued that the trial court failed to declare the crime extinguished by prescription, preferring instead to rule on the lack of punishability due to the minor nature of the offense. The court held that a declaration of extinction by prescription is more favorable to the accused and legally prevails over the exclusion of punishability based on the particular minor nature of the act.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: A declaration of extinction of the crime by prescription prevails over the exclusion of punishability for the particular minor nature of the act, as it represents a more favorable outcome for the accused.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription period extinction of crime particular minor nature acquittal annulment favorable outcome restituzione del termine scaduto infrazione privilegiata ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
Violazione di legge (art. 157 cod. pen.) per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; formula che deve prevalere su quella di applicazione della particolare tenuità del fatto.
Art. 161 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod.
Art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
art. 157 cod. pen
Violazione di legge (art. 157 cod. pen.) per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; formula che deve prevalere su quella di applicazione della particolare tenuità del fatto.
art. 131- bis cod. pen
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016 - dep. 16/03/2016, Calabrese
(Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016 - dep. 16/03/2016, Calabrese, Rv.
Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015 - dep. 26/06/2015, P.C. in proc. Sorbara
26650501; vedi anche, Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015 - dep. 26/06/2015, P.C. in proc. Sorbara, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLINARI CARLO nato a SANREMO il 19/07/1966 avverso la sentenza del 05/11/2020 del TRIBUNALE di IMPERIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Imperia, con sentenza del 5 novembre 2020 ha assolto Molinari Carlo dal reato ascrittogli al capo A dell'imputazione (art.1161 cod. nav.; accertato il 3 luglio 2014) relativamente alla realizzazione di una struttura in ferro e di una pedana con blocchi in gasbeton, e al capo B (art. 146, 181, d. Igs. N. 42 del 2004 e 44, lettera C, d.P.R. n. 47 del 1985) per non aver commesso il fatto; dichiarava non punibile l'imputato per la particolare tenuità del fatto per le restanti condotte del capo A dell'imputazione.

2. Molinari Carlo ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'alt 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 157 cod. pen.) per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; formula che deve prevalere su quella di applicazione della particolare tenuità del fatto. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato, in quanto alla data della sentenza impugnata il reato era già prescritto per il decorso del termine massimo di prescrizione, anni 5, ex art. 157 e 161, cod. pen., anche considerando le sospensioni della prescrizione. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più i favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica. (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016 - dep. 16/03/2016, Calabrese, Rv. 26650501; vedi anche, Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015 - dep. 26/06/2015, P.C. in proc. Sorbara, Rv. 26388501). La sentenza deve, quindi, annullarsi senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 22/09/20218 Il Consigliere est