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Sentenza — n. 38440/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prosecutor's appeal, upholding direct citation decree due to prior sentencing limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38440/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Prosecutor's appeal against a Potenza tribunal order returning case files. The prosecutor argued the direct citation decree violated procedural norms because the offense required a preliminary hearing under current law. The court ruled that the decree was valid because the maximum penalty at the time of prosecution was four years, making the direct citation legally compatible.

Regesto Legislator

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Art. 550 c.p.p.; Art. 178 c.p.p.: A direct citation decree remains valid if the maximum penalty at the time of prosecution allows it, even if subsequent legislation raises the penalty threshold.

Parole chiave

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direct citation decree preliminary hearing requirement procedural nullity sentencing limits prosecution timing dichiarazione fiscale tardiva multe per sottrazione d'imposta imposta diretta

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Rappresenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 5 Dlgs. 74/2000
pen., il vizio di violazione dell'art. 5 Dlgs. 74/2000 e di inosservanza delle norme di cui agli artt.
Art. 550 cod. proc. pen.
E' infatti fondato il rilievo critico proposto, alla luce del trattamento sanzionatorio vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale, che prevedeva un limite edittale massimo pari ad anni quattro, come tale compatibile, ex art. 550 cod.
Art. 178 lett. b) cod. proc. pen.
art. 550 cod. proc. pen
E' infatti fondato il rilievo critico proposto, alla luce del trattamento sanzionatorio vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale, che prevedeva un limite edittale massimo pari ad anni quattro, come tale compatibile, ex art. 550 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 38743 del 10/07/2019
(Sez. 5, Sentenza n. 38743 del 10/07/2019 Rv.
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Testo completo

te DEP09:47;7 SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore del tribunale di Potenza nel procedimento a carico di Massa Ferdinanda nata a San giuseppe Vesuviano il 06/06/1979; avverso la ordinanza del 10/02/2021 del tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Potenza.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il tribunale di Potenza, con ordinanza del 10 febbraio 2021 disponeva la restituzione degli atti al P.M., accogliendo l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio sollevata dalla difesa dell'imputata, secondo cui per il reato per cui si procede si doveva ricorrere al vaglio dell'udienza preliminare.

2. Avvverso la predetta ordinanza, il Procuratore del tribunale di Potenza ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Rappresenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

b) e c) cod. proc. pen., il vizio di violazione dell'art. 5 Dlgs. 74/2000 e di inosservanza delle norme di cui agli artt. 550 e 178 lett.

b) cod. proc. pen. Si revidenzia che l'azione penale sarebbe stata esercitata correttamente mediante decreto di citazione diretta, atteso che al momento della sua adozione la pena prevista per la fattispcie di cui all'art. 5 sopra citato era compresa tra i 18 mesi e i 4 anni di reclusione, laddove solo con novella di cui all'art. 39 comma 1 lett.

h) del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito nella L. 19 dicembre 2019 n. 157 la pena è stata elevata con la previsione edittale compresa tra un minimo di due e un massimo di 5 anni di reclusione.

4. Il ricorso del pubblico ministero va accolto e la sentenza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Potenza. E' infatti fondato il rilievo critico proposto, alla luce del trattamento sanzionatorio vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale, che prevedeva un limite edittale massimo pari ad anni quattro, come tale compatibile, ex art. 550 cod. proc. pen., con l'adozione del decreto di citazione diretta, del 9 maggio 2019. L'ordinanza impugnata, come tale, integra quindi un atto abnorme, come già precisato da quaesta corte, laddove si è rilevato che Iè tale, sotto il profilo funzionale, perchè determina una insuperabile stasi del processo, il provvedimento del giudice del dibattimento che, ritenendo erroneamente necessaria l'udienza preliminare per uno dei reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero che abbia proceduto con le forme della citazione diretta a giudizio, non potendo quest'ultimo reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, forma non corretta in relazione al titolo del reato. (Sez. 5, Sentenza n. 38743 del 10/07/2019 Rv. 277638 - 01).

P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Potenza per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il