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Sentenza — n. 36722/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drug trafficking but eliminates confiscation due to lack of proven illicit profit link.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36722/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the confiscation of funds while dismissing the appeal's other grounds. The appellant argued that the money was not proceeds of drug trafficking because small bills were not found, and that the drug potency (THC) was not calculated. The court ruled that the lower court failed to rigorously demonstrate a direct link between the seized funds and the specific illicit activity of selling hashish and marijuana, rendering the confiscation legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 620 lett. I) c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990: Confiscation of funds requires a rigorous demonstration of a direct nexus between the money and the specific illicit activity of drug dealing; generic assertions without proven facts regarding the money's origin as illicit profit are insufficient to justify confiscation.

Parole chiave

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confiscation of illicit funds drug trafficking proceeds nexus of pertinence hashish and marijuana onus of proof Cassation annulment proceeds of crime dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 620 lett. I) c.p.p.
Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca che ai sensi dell'art. 620 lett.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
Con sentenza in data 24 settembre 2019 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 12 aprile 2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato Elpidio Musone alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA - 8 OTT 2021 sul ricorso proposto da Musone Elpidio, nato a Caserta il 15/07/19 avverso la sentenza in data 24/09/2019 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha conduso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24 settembre 2019 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 12 aprile 2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato Elpidio Musone alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge perché non era stato calcolato il THC, rilevante ai fini della verifica della sostanza drogante. Con il secondo e terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in merito alla confisca del denaro perché la somma non era provento di spaccio tant'era vero che non gli erano state trovate banconote di piccolo taglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca che ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen. va eliminata. Va premesso che la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi del comma 4, consistente nella detenzione a fini di cessione di hashish e marijuana. Il primo motivo è estravagante rispetto alla prospettazione difensiva in appello secondo cui lo stupefacente era destinato al consumo di gruppo. La difesa non si confronta affatto con la motivazione, ma introduce un fatto, quello sull'efficacia drogante della sostanza sequestrata, non oggetto di valutazione del merito e la cui cognizione è preclusa al giudice di legittimità.

Il motivo è pertanto inammissibile. Quanto alla confisca, invece, la Corte territoriale ha affermato che, considerato lo stato di disoccupazione, la somma di denaro era stata correttamente appresa, essendo provento dell'attività di spaccio. L'asserto è apodittico. La giurisprudenza di legittimità impone un onere motivazionale rigoroso della confisca collegata all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. E' stato affermato in plurime occasioni che, nel caso del quinto comma, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Cass., Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 - 01).

Pertanto, la generica considerazione della Corte territoriale non giustifica il mantenimento della confisca che va eliminata, in assenza di altri presupposti di fatto utilmente ricavabili dalla sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, confisca che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, il 22 giugno 2021 Il Consigliere estensore I