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Sentenza — n. 32628/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax restitution is mandatory for trial suspension under Art. 168-bis Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32628/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luca Nardi's appeal inadmissible regarding his request for trial suspension under the probation system. Nardi argued that restitution is not a strict prerequisite for suspension, whereas the lower court rejected his request because he failed to compensate the state for tax evasion damages. The court ruled that restitution is an essential condition for probation, and since Nardi did not address this requirement, the lower court's decision was legally correct.

Regesto Legislator

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Art. 168-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The compensation for damage caused by the offense is an indispensable prerequisite for the correct application of the probation system, and failure to demonstrate this renders the request inadmissible.

Parole chiave

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probation system tax evasion restitution requirement trial suspension inadmissible appeal criminal procedure state damages carenza di sostanza economica

Disposizioni normative citate

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Art. 168-bis cod. pen.
Deve, infatti, premettersi che l'art. 168-bis cod. pen. prevede che la ammissione alla messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte, fra l'altro, al "risarcimento del danno cagionato dal reato".
Art. 616 cod. proc. pen.
La manifesta infondatezza del ricorso, dalla quale deriva la sua inammissibilità, comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
art. 168-bis cod. pen
Deve, infatti, premettersi che l'art. 168-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
La manifesta infondatezza del ricorso, dalla quale deriva la sua inammissibilità, comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sezione V penale, 7 luglio 2017, n. 33277
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Testo completo

220 del 2020 SENTENZA sul ricorso proposto da: NARDI Luca, nato ad Arzignano (Vi) il 9 aprile 1983; avverso la ordinanza del Gip del Tribunale di Vicenza del 18 novembre 2020; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha, con ordinanza del 18 novembre 2020, rigettato la istanza con la quale Nardi Luca - in sede di udienza preliminare celebrata in relazione alle imputazioni a lui contestate, aventi ad oggetto la commissione di reati a carattere fiscale - aveva chiesto la sospensione del procedimento penale a suo carico per essere ammesso alla messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen.

Il citato Gip ha rigettato la predetta istanza in quanto a suo avviso, ai sensi del comma 2 della norma sopraindicata "la sospensione del procedimento con la messa alla prova richiede quale condizione essenziale l'intervenuto risarcimento del danno cagionato dalla condotta illecita". Ha interposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza la difesa del Nardi, avendo osservando, in esito ad una ampia ricostruzione delle vicende che ne hanno preceduto la adozione, che il Tribunale di Vicenza avrebbe fatto cattiva applicazione della disposizione di cui all'art. 168-bis cod. pen., ed avrebbe non correttamente motivato il suo rigetto, posto che ai fini della messa alla prova non è richiesto che il risarcimento del danno debba considerarsi condicio sine qua non per ottenere la sospensione del procedimento, prevendendo la norma in questione che il risarcimento debba avvenire solo ove possibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, essendo risultato manifestamente infondato il motivo posto a suo sostegno, è inammissibile. Deve, infatti, premettersi che l'art. 168-bis cod. pen. prevede che la ammissione alla messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte, fra l'altro, al "risarcimento del danno cagionato dal reato". Tale disposizione è stata intesa dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, nel senso che, unitamente alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, anche il risarcimento del danno patito dalla persona offesa, costituisce un presupposto imprescindibile per la corretta applicazione dell'istituto (Corte di cassazione, Sezione V penale, 7 luglio 2017, n. 33277).

Posto che nel caso ora in esame il ricorrente - il quale deve rispondere di una serie di reati tributari (in particolare della violazione dell'art. 4 del dlgs n.74 del 2000, per avere indicato nelle dichiarazioni dei redditi presentate relativamente agli anni di imposta 2012, 2013 e 2014 in qualità di imprenditore individuale costi maggiorati rispetto a quelli reali, in tal modo conseguendo un indebito vantaggio fiscale pari, rispettivamente, ad euro 188.173,62, ad euro 217.813,77 ed a euro 265.880,03) dai quali è indubbiamente derivato un danno, pari al complessivo ammontare delle imposte evase, per la persona offesa, da identificarsi nella Amministrazione delle finanze statali - nel suo ricorso non ha assolutamente fatto cenno all'avvenuto ristoro del danno in tal modo inferto, deve ritenersi che il Gip del Tribunale di Vicenza, negando l'accesso del Nardi alla messa alla prova per mancanza dei necessari presupposti, abbia legittimamente dato applicazione dalla disposizione codicistica che tale ammissione subordina a determinate condizioni, nel caso in esami non verificatesi.

La manifesta infondatezza del ricorso, dalla quale deriva la sua inammissibilità, comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021 Il C