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Sentenza — n. 30323/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal sentence regarding generic mitigating circumstances while dismissing base penalty complaint due to clerical error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30323/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court annulled the appeal judgment solely on the issue of generic mitigating circumstances, ordering a remand to the Florence Court of Appeal. The appellant argued for a new sentencing balance excluding recidivism but including previously recognized mitigating factors. The court rejected the claim regarding the base penalty because the appellant cited an incorrect prior sentence, whereas the actual base penalty was already below the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The cassation court annuls a judgment only when a specific legal error is found, such as the failure to apply recognized mitigating circumstances, while dismissing complaints based on factual inaccuracies regarding prior sentencing records.

Parole chiave

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reformatio in peius generic mitigating circumstances clerical error in record remand for retrial sentencing balance alleggerimento della pena adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 99 cod. pen.
art. 99 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Galiero Emilio, nato a Pescara il 19/7/1967 avverso la sentenza dell'8/11/2019 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, con rideterminazione della pena in otto mesi di reclusione e 666,68 euro di multa; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Carlo Di Mascio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'8/11/2019, la Corte di appello di Perugia, pronunciandosi in sede di rinvio, rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta ad Emilio Galerio con la sentenza del 12/4/2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando la misura eccessiva della sanzione, a muover dalla pena base. Ancora, la Corte avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, escludendo la recidiva ma non applicando la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado e poste in bilanciamento con l'aggravante soggettiva. Il ricorrente ha depositato memoria, ribadendo le proprie conclusioni.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta il 24/5/2021; la difesa ha presentato conclusioni scritte il 1°/6/2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato limitatamente all'ultimo profilo di doglianza.

5. Con riguardo all'entità della pena base, la stessa è indicata nell'atto con evidente errore materiale. L'impugnazione, in particolare, afferma che là Corte di appello "riteneva congruo partire da una pena base di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa, così giungendo per il rito alla pena finale di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa"; questa riportata, tuttavia, è la pena irrogata con la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 18/9/2018, in esito al cui annullamento (limitato al trattamento sanzionatorio, con irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità) è stata pronunciata la sentenza qui impugnata. Nella quale, diversamente, si individua la pena base nella misura di un anno e sei mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa, poi ridotta per la scelta del rito ad un anno di reclusione e 1.000,00 euro di multa. Ossia, una pena (base) ben al di sotto della media edittale, con conseguente palese infondatezza del primo motivo di ricorso.

6. Fondata, per contro, è la seconda censura, che lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius: la Corte di appelli°, infatti, ha escluso la recidiva, riconosciuta in primo grado, ma ha trascurato che già il Tribunale aveva applicato le circostanze attenuanti generiche, poste in bilanciamento - per equivalenza - proprio con l'aggravante soggettiva di cui all'art. 99 cod. pen. Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio derivante dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021 Il Cogl