Cassation annuls lower court order for failing to schedule hearing on opposition to prosecutor's refusal of land unsealing request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order without remand because the judge failed to schedule a chamber hearing for the opposition to the prosecutor's refusal. The defendant argued that the lower court should have followed procedural rules regarding the hearing, while the prosecutor contended the area was subject to mandatory confiscation. The court ruled that the lower court's failure to convene a hearing constituted an absolute nullity requiring the case to be retried in proper form.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 127, Art. 178 cod. proc. pen.; The lower court must schedule a chamber hearing for an opposition to a prosecutor's refusal of unsealing, and failure to do so constitutes an absolute nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fuscaldo Domenico, nato a Roma il 19/09/1956 avverso l'ordinanza del 29/01/2021 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il G.i.p. del Tribunale di Latina, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di Domenico Fuscaldo avverso il provvedimento con cui il pubblico ministero aveva respinto l'istanza di dissequestro di un terreno sito in Aprilia, in via Trigno, n. 31, di proprietà dell'istante, indagato per il reato di cui all'art. 256- bis, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e 674 cod. pen., assumendo che l'area è suscettibile di confisca ai sensi dell'art. 256-bis, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006.
2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, 263 e 355 cod. proc. pen., 240 cod. pen. Assume il ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal G.i.p., la confisca dell'area, essendo prevista da una legge speciale che non richiama l'art. 240, comma 2, cod. pen., non può essere disposta, in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 40847/2019, la quale ha affermato il principio secondo cui il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato.
Ad avviso del ricorrente, pertanto, la confisca prevista dall'art. 256-bis, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 rientra nelle ipotesi di confisca obbligatoria prevista da una legge speciale, per la quale non trova applicazione il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 127 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente la violazione dell'art. 127 cod. proc. pen., norma alla quale espressamente rinvia l'art. 263 cod. proc. pen., in quanto G.i.p. ha rigettato l'opposizione de plano, senza fissare l'udienza camerale.
3. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, la cui trattazione, deducendo censure di carattere processuale, riveste carattere preliminare.4. Ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., contro il decreto del pubblico ministero che respinge la richiesta di restituzione l'interessato può proporre opposizione, "sulla quale -greve:n il giudice provvede a norma dell'articolo 127", e, quindi, mediante fissazione dell'udienza camerale, a meno che sia rilevata l'inammissibilità dell'atto introduttivo, nel qual caso il giudice (5t.to )) provvedere "anche senza formalità di procedura", giusto il disposto del comma 9 dell'art. 127 cod. proc. pen.
5. Nel caso in esame, poiché il motivo di rigetto riguarda una censura di merito, il G.i.p. avrebbe dovuto fissare udienza camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., il che non è avvenuto; si è perciò in presenza di una nullità assoluta attinente all'intervento dell'indagato, prevista in via generale dall'art. 178, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., che, quindi, travolge il provvedimento impugnato.
6. L'ordinanza deve perciò essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Latina, perché provveda sull'opposizione nelle forme prescritte dall'art. 127 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina. Così deciso il 08/06/2021. Il Consigliere estensore Stefano