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Sentenza — n. 43644/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise prescription issue in second instance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43644/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise the issue of prescription for the first time during the second instance proceedings. Although the first instance court convicted the defendant of aggravated extortion, the appellate court reduced the sentence based on generic mitigating circumstances without addressing the prescription defense. The court ruled that since the aggravating circumstance was not challenged in the appeal, the question of prescription could not be raised for the first time in this subsequent appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the issue of prescription is raised for the first time in the appeal when it was not contested in the second instance, and the appellant is condemned to pay court costs and a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal prescription defense second instance first time issue court costs fine aggravamento della pena contravvenzione per eccesso di velocità revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020
Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 602 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso, presentato per un motivo non consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIOVANNINI ALBERTO LUCA VITTORIO nato a CREMONA il 09/11/1967 avverso la sentenza emessa in data 15/11/2019 dalla CORTE di APPELLO di BRESCIA. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale ETTORE PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata Svolgimento del processo e motivi della decisione Alberto Luca Vittorio Giovannini ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con al quale la Corte di appello di Brescia, ai sensi degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante contestata, ha ridotto ad anni tre e mesi tre di reclusione ed euro duemilaseicento di multa la pena irrogata all'imputato dal Tribunale di Bergamo per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata, lamentando l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, intervenuta prima della sentenza di appello, perché il fatto ritenuto dal primo giudice sarebbe non aggravato.

Il ricorso, presentato per un motivo non consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile. Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli con la contestata circostanza aggravante, ma in appello non era stata lamentata l'inconfigurabilità di essa: non è, pertanto, consentito porre la questione per la prima volta in ricorso. A ciò si aggiunga, per completezza, che in appello lo stesso imputato ha concordato la pena irrogatagli per il reato aggravato. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, egli va anche condannato al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 08/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presi lente Sergi Beltrani Geppin R go (/ DEPOSITATO IN