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Ordinanza — n. 43076/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because indictment dismissal orders are not appealable to the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43076/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the indictment dismissal order was not appealable to this court. The appellant argued for violation of procedural articles regarding missing evidence and illogical reasoning, but the law restricts appeals against such orders to the single-judge tribunal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Art. 568 c.p.p.: Indictment dismissal orders issued after the 2017 law are not appealable to the Supreme Court but only subject to a claim before the single-judge tribunal for specific nullities.

Parole chiave

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indictment dismissal appeal cassation inadmissibility Art. 410-bis c.p.p. single-judge tribunal procedural nullity abbandono del procedimento per truffa ricorso per cassazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis c.p.p.
103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410- bis cod.
Art. 568, comma 5, c.p.p.
prevede il reclamo al tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che neppure si pone un problema di riqualificazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 606 lett. d) ed e) c.p.p.
Al riguardo, deduce la violazione dell'art. 606 lett.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 410- bis cod. proc. pen
103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410- bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità ivi espressamente menzionati.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOTOWICKI PROVENZANO PIER FRANCESCO MARIA nato a PALERMO il 10/04/1979 parte offesa nel procedimento c/ BENIGNO FRANCESCO nato a PALERMO il 04/10/1967 avverso l'ordinanza del 01/06/2021 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Provenzano Pier Francesco Maria Gotowicki, quale persona offesa ed a mezzo del difensore, ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Palermo ha disposto - all'esito dell'udienza camerale - l'archiviazione del procedimento nei confronti di Benigno Francesco in ordine al reato di cui agli artt. 56 - 640 cod. pen.

2. Al riguardo, deduce la violazione dell'art. 606 lett.

d) ed e) cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva e per manifesta illogicità della motivazione.

3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché dalla legge non consentito. Infatti, l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410- bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità ivi espressamente menzionati. Nel caso di specie, peraltro, sono denunziati vizi estranei ai casi di nullità per i quali lo stesso art. 410-bis cod. proc. pen. prevede il reclamo al tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che neppure si pone un problema di riqualificazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, li 13.10.2021 Il Consigliere estensore Giovanni Ari lli DEPOSI