Italian Court annuls sentence for aggravated robbery, ruling toy gun without red cap constitutes distinct offense under 1975 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's sentence regarding aggravated robbery and firearm possession. The defendant argued a replica revolver did not qualify as a firearm under the 1967 law, but the court found it constituted a separate contravention under the 1975 law due to the lack of a red safety cap. Consequently, the conviction for the heavier crime was overturned because the factual object was legally distinct from the charged offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 4 comma 2 legge 110/1975: Possession of a toy gun without a red cap constitutes a distinct contravention under the 1975 law, differing ontologically from the aggravated robbery charge under the 1967 law, warranting annulment of the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANTONIO JUNIOR nato a PIETRASANTA il 11/09/1994 avverso la sentenza del 02/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette/sentita le conclusioni del PG Iiine-sivnvv,-1, ,1-,. t ce n trefiterthchtfErnsTM
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Lucca ha applicato, su richiesta delle parti, la pena concordata ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale in relazione a fattispecie di rapina aggravata, porto di armi e furto in abitazione.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alla erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2). Il ricorrente rileva che il contestato porto in luogo pubblico di una pistola replica dell'originale tipo revolver priva del tappo rosso non poteva comunque rientrare nel fuoco dell'articolo 2-7 della legge 895/1967 in quanto tale disposizione fa riferimento ad armi di caratteristiche diverse rispetto a quelle di cui quella incriminata costituiva la replica.
3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Delia Cardia - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Infatti, il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge. (Sez. 2, Sentenza n. 2922 del 10/12/2019 - dep. 24/01/2020 - Rv. 277966 - 01).
Si tratta di illecito ontologicamente diverso da quello richiamato in sede di contestazione che prevede pena di natura ed entità diverse (arresto da un mese ad un anno e ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila nel caso dell'art. 4 1.110/1975; reclusione da otto mesi a 5 anni e quattro mesi e multa da 2000 a 13333 C nel caso dell'illecito previsto dalla legge 865/1967). Nemmeno può porsi in dubbio l'evidenza dell'errore nella qualificazione giuridica non potendosi porre indubbio che l'oggetto della ocntestazione in fatto risulta essere un'arma giocattolo priva del tappo rosso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Lucca per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2021 Il Consigli 4}-e estensore I