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Sentenza — n. 40758/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic arguments lack specific connection to trial court's reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40758/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific connection between the appellant's arguments and the trial court's detailed reasoning. The appellant claimed the lower court merely copied facts regarding another individual without addressing his own alleged innocence or the specific nature of the seized assets. The court rejected this, noting the trial court provided a comprehensive argumentative path based on inconsistencies in the business structure and financial data that sufficiently justified the preventive seizure measures.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and lack a necessary correlation with the reasons upon which the contested decision was based.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds correlation with reasoning preventive seizure confiscation measures lack of motivation Cassazione appeal sequestro di conti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.
art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza del 31/03/2021, il Tribunale di Bologna, adito con richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca emesso dal G.i.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: URSO Giovanni, nato a S. Paolo del Brasile il 02/01/1959 avverso l'ordinanza emessa in data 31/03/2021 dal Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le richieste formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 31/03/2021, il Tribunale di Bologna, adito con richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca emesso dal G.i.p. del Tribunale di Cosenza in data 18/01/2021 nei confronti dell'URSO, in relazione al concorso con ANDREOTTI LORIA Paolo nel delitto di truffa aggravata in danno dell'INPS.

2. Ricorre per cassazione l'URSO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta consistere in un mero "copia e incolla" privo di autonome considerazioni in ordine alla configurabilità del reato. Si censura l'ordinanza per aver fatto riferimento a condotte di altri soggetti, alle quali l'URSO era del tutto estraneo, senza chiarire i presupposti del contestato concorso; si rileva inoltre che - diversamente da quanto affermato dal Tribunale - l'oggetto del sequestro erano i conti correnti, e non una somma di danaro, senza che peraltro vi sia alcuna motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità e al pericutum in mora. Con memoria ritualmente depositata, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, sottolineando il carattere meramente distorsivo della doglianza e l'assenza di specifica confutazione con il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Nella specie, il ricorso è privo di un adeguato ed effettivo confronto con la compiuta motivazione svolta dal Tribunale con riferimento al fumus del concorso dell'URSO nel delitto di truffa a lui ascritto con l'apparente datore di lavoro: fumus desunto dalla mancanza di una struttura aziendale e di effettiva disponibilità di terreni da coltivare, nonché dalle incongruenze tra numero di lavoratori e tipologia di colture, tra il costo della manodopera e la mancanza di ricavi, tra le dichiarazioni dei lavoratori e quelle del datore di lavoro e sui vari aspetti dell'attività asseritamente svolta, ecc.

Si tratta di un percorso argomentativo ampiamente idoneo a soddisfare i requisiti motivazionali necessari per superare positivamente lo scrutinio di legittimità in tema di misure cautelari reali, limitato alla sola violazione di legge e quindi alle sole ipotesi di motivazione mancante o meramente apparente: percorso certamente non vulnerato dalla generica affermazione di estraneità dell'URSO alle condotte dell'ANDREOTTI LORIA né, tantomeno, dal riferimento all'"indagata" (chiaramente frutto di un ref uso). Prive di consistenza sono poi le censure in punto di pertinenzialità e di periculum (essendo il sequestro della somma finalizzato alla confisca obbligatoria ex artt. 640-quater e 322-ter cod. pen.), e di oggetto della misura ablativa (individuato nel danaro, come emerge con chiarezza nel dispositivo del decreto emesso dal G.i.p. Il ricorrente richiama in termini inammissibilmente generici proprie doglianze formulate in sede di riesame).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01 ottobre 2021 Il Consigli estensore Vittori ,14azi