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Sentenza — n. 39820/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for withdrawal; applicants fined €2,000 each for procedural fault.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39820/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Abbate Salvatore and Abate Cristina inadmissible due to their formal withdrawal. Although the applicants had previously challenged a lower court order, they subsequently renounced their right to pursue the case. Consequently, the court ruled the appeals void and imposed a fine of €2,000 on each applicant for the procedural fault caused by their own withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Withdrawal of cassation appeals renders them inadmissible, and the withdrawing parties are liable for procedural costs and a pecuniary sanction for the fault caused.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of recourse procedural fault pecuniary sanction court costs Cassation procedure renunciation of right impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

uente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ABBATE SALVATORE nato a NAPOLI il 29/03/1968 ABATE CRISTINA nata a NAPOLI il 11/12/1959 avverso l'ordinanza emessa in data 16/03/2021 dal TRIBUNALE di NAPOLI - sez. misure cautelari. Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale DOMENICO SECCIA, che ha chiesto dichiararsi "l'estinzione per rinuncia al ricorso"; preso atto che nessuno è presente per i ricorrenti e rilevata la regolarità degli avvisi di rito.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che gli indagati Abbate Salvatore ed Abate Cristina, dopo aver proposto separati ricorsi per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, hanno ritualmente rinunziato all'impugnazione; - che va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso; - che, ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis e 591, comma 1, lett. d), c.p.p., è possibile procedere senza formalità; - che la declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità delle rispettive colpe - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. nei confronti di Abbate Salvatore. Così deciso in Roma, 30 settembre 2021 Il Consi liere estensore Il Presidente Sergi Beltranj Matilde Cammino DEPOSI