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Sentenza — n. 36386/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of standing; administrator of support cannot file criminal complaints without special curator.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36386/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction against two defendants due to procedural flaws in the criminal complaint. The defense argued the administrator of support lacked standing to file the complaint, but the court found this objection was valid and not raised too late. Consequently, the criminal proceedings were declared non-procedible because the administrator failed to request a special curator, rendering the action invalid.

Regesto Legislator

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Art. 120, 121 ss. cod. pen.; Art. 539 cod. proc. pen.: The administrator of support lacks independent standing to file a criminal complaint and must instead urge the guardian judge to appoint a special curator; without such a curator, the criminal action is non-procedible.

Parole chiave

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administrator of support criminal complaint standing special curator appointment non-procedible action criminal appeal annulment azione di manutenzione appropriazione indebita di beni demaniali espropriazione abusiva

Disposizioni normative citate

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Art. 120, 121 ss. cod. pen.
Art. 539 cod. proc. pen.
Violazione di legge in relazione all'art. 539 cod., proc.
Art. 540 cod. pen.
in ordine alla concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva per l'intero importo liquidato a titolo di risarcimento del danno in assenza dei presupposti previsti dall'art. 540 cod pen.
art. 633 cod. pen
Il GIUDICE di PACE di FIRENZE, con sentenza del 12/2/2018 ha condannato GUGA SHABAN e OPREAN 'LISCA in relazione al reato di cui all'art. 633 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14071 del 15/01/2015, Fuccaro
Sez. 2, Sentenza n. 2661 del 21/12/2016, Brufani
Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GUGA SHABAN nato il 08/01/1978 OPREAN ILISCA nato il 26/10/1979 avverso la sentenza del 14/12/2018 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA

RITENUTO IN FATTO

Il GIUDICE di PACE di FIRENZE, con sentenza del 12/2/2018 ha condannato GUGA SHABAN e OPREAN 'LISCA in relazione al reato di cui all'art. 633 cod. pen.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 120, 121 e seguenti cod. pen. nonché 336 e 337 cod. proc. pen. in ordine alla invalidità della querela sporta dall'amministratore di sostegno. 1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 529 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta tardività dell'eccezione sollevata dalla difesa circa l'invalidità della querela.i q 1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 539 cod., proc. pne. in ordine alla concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva per l'intero importo liquidato a titolo di risarcimento del danno in assenza dei presupposti previsti dall'art. 540 cod pen.

2. In data 14 giugno 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. Domenico A. R. Seccia, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini che seguono e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta legittimazione dell'amministratore di sostegno a sporgere la querela. La doglianza è fondata. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'amministratore di sostegno, anche se rappresenta il soggetto amministrato nei limiti segnati dal decreto giudiziale di nomina, non ha un autonomo potere di querela, potendo al massimo sollecitare il giudice tutelare alla nomina di un curatore speciale (Sez. 2, n. 14071 del 15/01/2015, Fuccaro, Rv. 263294; Sez. 2, Sentenza n. 2661 del 21/12/2016, dep. 2017, Brufani, Rv. 269530). Nel caso di specie, pertanto, nel quale lo stesso amministratore di sostegno ha dichiarato di non aver sollecitato la nomina di un curatore speciale, l'azione penale, in assenza di una valida querela, non è procedibile.

2. La questione, diversamente da quanto erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, d'altro canto, non è stata sollevata tardivamente. Ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la pronuncia del giudice in ordine alla mancanza di una condizione di procedibilità può essere sollecitata in ogni stato e grado del processo, anche per la prima volta in sede di legittimità, sempre che la decisione non comporti, come in questo caso, accertamenti di fatto (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318).

3. L'ulteriore motivo è assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità conseguente al difetto di querela. Il Presidente Gioyanna_Vesga ,z2