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Sentenza — n. 34922/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to withdrawal, ordering costs and fine.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34922/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Breshak Sciaron inadmissible because the applicant had withdrawn the request on July 7, 2021. Although the prosecution requested dismissal, the court ruled that the withdrawal constituted a voluntary act of renunciation under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine of 500 euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Withdrawal of appeal constitutes a voluntary renunciation, rendering the appeal inadmissible and imposing the burden of costs on the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility procedural costs fine fund payment voluntary renunciation diritto di ottenere una decisione revoca dell'opposizione disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v.
Art. 94 comma 1 ter Disp.Att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma i- ter Disp.Att.
art. 616 c.p
A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. 186/2000
Corte Cost. sent. 186/2000) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 500,00 euro
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRESHAK SCIARON nato a GATTINARA il 26/05/1991 avverso l'ordinanza del 07/04/2021 del TRIB. LIBERIA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/20 lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato da BRESHAK Sciaron è inammissibile per rinuncia depositata il 7.7.2021. A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 500,00 euro

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma i- ter Disp.Att. cod. proc. pen. Così deliberato in Roma il 13.7.2021 Il Consigliere estensore Il P ente Giovanna VERGA Giova lievi DEPOSIT