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Sentenza — n. 33629/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against GIP order rejecting late competency expert request as inadmissible under procedural time limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33629/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the request for a competency expert report was filed after the preliminary investigation concluded. The appellant argued this violated constitutional principles regarding effective defense, citing prior case law. The court rejected this, stating the request was untimely under Article 393 of the Code of Criminal Procedure and that competency assessments remain possible at trial regardless of timing.

Regesto Legislator

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Art. 393 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 392 comma 2 cod. proc. pen.: A request for an incidental expert proceeding on the accused's capacity to participate in the trial must be presented within the time limits for concluding preliminary investigations; failure to meet these deadlines renders the request inadmissible without constituting a functional abnormality.

Parole chiave

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incidental expert proceeding capacity to participate preliminary investigation limits functional abnormality effective defense rights procedural time limits inadmissibility appeal attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 393 comma 1 cod. proc. pen.
L'ordinanza impugnata, infatti, dichiarando inammissibile la richiesta di incidente probatorio perché tardivamente formulata, si è correttamente uniformata al disposto dell'art. 393 cod.
Art. 392 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 185 n. 3 cod. proc. pen.
Ne consegue che la sua pretermissione determina l'inesistenza di un valido rapporto processuale e, pertanto, concreta violazione che si colloca a monte delle stesse ipotesi di nullità ex art. 185 n.
Art. 70 comma 3 cod. proc. pen.
pen., ricordando che "l'art. 70, comma 3, cod.
art. 393 comma 1 cod. proc. pen
L'ordinanza impugnata, infatti, dichiarando inammissibile la richiesta di incidente probatorio perché tardivamente formulata, si è correttamente uniformata al disposto dell'art. 393 cod.
art. 393 cod. proc. pen
L'ordinanza impugnata, infatti, dichiarando inammissibile la richiesta di incidente probatorio perché tardivamente formulata, si è correttamente uniformata al disposto dell'art. 393 cod.
art. 392 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 51134 del 10/07/2019
pen., una richiesta di perizia sulla capacità dell'indagato di partecipare coscientemente al procedimento..." (Sez. 6, Sentenza n. 51134 del 10/07/2019, Rv.
Sez. 1, n. 1321 del 26/10/1990
pen., le quali presuppongono la capacità processuale dell'imputato e sanzionano specifiche inosservanze di modalità esplicative del diritto di difesa (Sez. 1, n. 1321 del 26/10/1990, Rv.
Ord. Cost. n. 77 del 1994
Ord. Cost. n. 118 del 2001
Ord. Cost. n. 368 del 2002
Ord. Cost. n. 249 del 2003
Ord. Cost. n. 146 del 2009
sez. 6, n. 51134/2019
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTINI VITTORIO nato a AVERSA il 05/04/1973 avverso l'ordinanza del 08/03/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette/Se:Atte le conclusioni del PG C WC iZ.L Ct udito_LI-elifensore

RITENUTO IN FATTO

1. Santini Vittorio ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 8/3/2021 ha dichiarato inammissibile - perché avanzata dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato e, pertanto, oltre i termini per la conclusione delle indagini preliminari, richiamati dall'art. 393 comma 1 cod. proc. pen. - la richiesta di procedere con incidente probatorio a perizia volta ad accertare se lo stesso Santini fosse capace di stare in giudizio, se se fosse stato imputabile al momento della commissione del fatto e se fosse eventualmente socialmente pericoloso.

2. A sostegno del ricorso, il Santini, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto l'abnormità del provvedimento, altrimenti non impugnabile, invocando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "è affetta da abnormità funzionale, alla quale consegue una non rimediabile situazione di stasi, l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari respinga, per difetto delle condizioni previste dall'art. 392, comma 2, cod. proc. pen., una richiesta di perizia sulla capacità dell'indagato di partecipare coscientemente al procedimento..." (Sez. 6, Sentenza n. 51134 del 10/07/2019, Rv. 277445). Rilevando, quindi, che i limiti temporali dell'incidente probatorio sono stati affrontati dalla Corte Costituzionale con ordinanze n. 77 del 1994 e poi n. 118 del 2001, n. 368 del 2002, n. 249 del 2003 e n. 146 del 2009, si assume nel ricorso che, per effetto del provvedimento, la difesa non potrebbe "esercitare al meglio la propria funzione, non essendo in grado di sapere se l'imputato sia o meno, in tutto o in parte, capace e, dunque di difendersi nel migliore dei modi".

3. Con requisitoria scritta del 17/5/2021 il RG. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata, infatti, dichiarando inammissibile la richiesta di incidente probatorio perché tardivamente formulata, si è correttamente uniformata al disposto dell'art. 393 cod. proc. pen., esplicitamente richiamato nel provvedimento, a norma del quale la richiesta di incidente probatorio va "presentata entro i termini di conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei termini medesimi": non può riconoscersi alcuna abnormità, pertanto, ad un provvedimento che si conforma ad una disposizione di legge, né appaiono pertinenti ì richiami alle diverse pronunce della Corte Costituzionale menzionate dal ricorrente, trattandosi di ordinanze con le quali veniva dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di volta in volta proposte.

5. Allo stesso modo, deve ritenersi del tutto impropria l'evocazione dei principi richiamati da questa Corte di legittimità con la sentenza della sez. 6, n. 51134/2019, ricordata dalla difesa, concernente un caso che riguardava non già i termini per la presentazione della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la perizia sulla capacità dell'indagato di partecipare coscientemente al processo, bensì i presupposti per la proposizione di tale richiesta, tanto che la pronuncia in parola riconosceva l'abnormità di un provvedimento di diniego fondato sull'assenza dei presupposti di cui all'art. 392 cod. proc. pen., ricordando che "l'art. 70, comma 3, cod. proc. pen. richiede l'osservanza delle forme dell'incidente probatorio, ma non anche la ricorrenza dei casi previsti dall'art.392 cod. proc. pen.".

6. E' manifestamente infondato, pertanto, anche l'assunto del ricorrente secondo cui il provvedimento impugnato impedirebbe al difensore di "esercitare al meglio la propria funzione, non essendo in grado di sapere se l'imputato sia o meno, in tutto o in parte, capace e, dunque, di difendersi nel migliore dei modi": l'accertamento sulla capacità dell'imputato di stare in giudizio non è in alcun modo precluso, e può essere sempre richiesto, in ogni stato e grado, anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento. Come questa Corte di legittimità ha avuto modo di rilevare, l'accertamento della capacità dell'imputato di intendere il contenuto del processo e di manifestarvi in modo giuridicamente valido la propria volontà, infatti, rappresenta un presupposto di legalità dello stesso procedimento che è dovere del giudice eseguire, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Ne consegue che la sua pretermissione determina l'inesistenza di un valido rapporto processuale e, pertanto, concreta violazione che si colloca a monte delle stesse ipotesi di nullità ex art. 185 n. 3 cod. proc. pen., le quali presuppongono la capacità processuale dell'imputato e sanzionano specifiche inosservanze di modalità esplicative del diritto di difesa (Sez. 1, n. 1321 del 26/10/1990, Rv. 186292): è privo di fondamento, pertanto, anche l'assunto secondo cui il provvedimento impugnato precluderebbe al ricorrente la possibilità di difendersi nel migliore dei modi, in quanto in caso di incapacità successivamente accertata in dibattimento verrebbe riconosciuta l'invalidità degli atti sino ad allora compiuti.

In definitiva, la differenza tra l'accertamento peritale eseguito prima o dopo la chiusura delle indagini preliminari è relativa solo alle sue modalità, in quanto nel primo caso sono quelle dell'incidente probatorio, mentre in dibattimento sono quelle della perizia disposta dal giudice.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 giugno 2021 Il