Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28547/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against criminal conviction, annulling civil damages award for counterfeit goods while dismissing lack of reasoning claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28547/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed Bernhard Schbeck's appeal against a criminal conviction for trafficking and possession of counterfeit goods. While the court rejected the claim of insufficient reasoning regarding specific items, it found the civil damages award against Prada s.p.a. manifestly illogical due to a lack of factual basis for the claimed multiplicity of purchases. Consequently, the civil portion of the lower court's judgment was annulled and remitted for a new trial, while the criminal conviction stood.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: In a cassation appeal, a ground for annulment based on insufficient reasoning is inadmissible if the lower court's decision is manifestly unfounded; however, if the reasoning regarding civil damages is arbitrary and lacks factual support, the civil provisions must be annulled and the case remitted.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of reasoning cassation manifestly unfounded appeal civil damages annulment counterfeit goods trafficking remittal for new trial contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: SCHBECK Bernhard, nato in Austria il 17/09/1978 avverso la sentenza emessa il 17/12/2019 dalla Corte d'Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alle statuizioni civili, e l'affermazione del giudicato sulla penale responsabilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/12/2019, la Corte d'Appello di Brescia riformava parzialmente (rideterminando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo, in data 05/02/2016, nei confronti di SCHBECK Bernhard, in relazione ai delitti di ricettazione e detenzione per la vendita di materiale con marchio contraffatto (meglio specificati ai capi da 1 a 4 della rubrica) nonché di calunnia (capo 5) a lui ascritto.

2. Propone ricorso per cassazione lo SCHBECK, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Omessa motivazione quanto alle censure formulate in ordine al capo 1), con particolare riferimento alle cinture GUCCI e agli occhiali OAKLEY, in relazione ai quali si era evidenziato che il numero di telefono, indicato sulle lettere di trasporto era diverso da quelli riportati nelle altre lettere di spedizione. 2.2. Manifesta illogicità della motivazione con cui la Corte d'Appello aveva rigettato la richiesta di riduzione della liquidazione dei danni in favore della parte civile PRADA s.p.a.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il P.G. sollecita l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo, rilevando che, quanto alla prima censura, la Corte d'Appello aveva sufficientemente motivato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Il ricorrente ha lamentato la mancanza di motivazione in ordine alla censura svolta con riferimento ad una parte del materiale ricettato e detenuto per la vendita, imperniata sulla diversità del numero telefonico indicato sulle relative lettere di trasporto rispetto a quello riportato indicato nelle altre missive aventi ad oggetto la residua merce rinvenuta e sequestrata. In tal modo, peraltro, il ricorrente ha del tutto omesso di considerare quanto precisato dal giudice di primo grado in ordine al fatto che il numero telefonico in questione, disconosciuto dal ricorrente e riportato nella spedizione contestata (pag. 6: 0350666115), è risultato corrispondere ad una ditta individuale cessata nel 2011, ma anch'essa riferibile all'odierno ricorrente (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

Appare quindi applicabile, con riferimento alla predetta doglianza, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato» (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314).

3. Con riferimento alla residua censura, devono essere condivise le osservazioni del Procuratore Generale. La PRADA s.p.a. risulta invero costituita in relazione ad un asciugamano menzionato al capo 2) della rubrica : in tale contesto, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui risulterebbe equa la liquidazione del danno in Euro 8.000 "per la molteplicità e sistematicità dell'acquisto e commercio di beni con tali marchi contraffatti" non resiste alle censure formulate sul punto dalla difesa. Da ciò consegue l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.

4. Per le ragioni in precedenza illustrate, il ricorso deve nel resto essere dichiarato inammissibile. Non sussistono le condizioni per la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalle altre parti civili che hanno in questa sede presentato richiesta di liquidazione, non essendo coinvolte nei motivi di ricorso presentati nell'interesse dello SCHBECK.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili in favore dei PRADA s.p.a. e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Nulla a provvedere sulle richieste delle altre parti civili. Così deciso il 21 maggio 2021 Il Consigl estenso