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Sentenza — n. 28079/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on pre-trial detention grounds for manifestly unfounded and non-specific procedural complaints.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28079/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Oliveri's appeal against a pre-trial detention order inadmissible due to manifest unfoundedness and lack of specificity. Oliveri argued the lower court failed to evaluate new documents regarding his past compliance with home detention, but the Court found the original decision sufficiently motivated and noted the new document was never formally submitted to the trial judges. Consequently, the appeal was rejected, and Oliveri was ordered to pay court costs and a fine for causing the inadmissibility through his own fault.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020 n. 137: An appeal before the Court of Cassation is inadmissible if it is manifestly unfounded, non-specific, or raises issues not permitted in a jurisdictional proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
pre-trial detention appeal manifest unfoundedness non-specific appeal procedural inadmissibility court costs and fine carcerazione preventiva eccessiva detenuto regime penitenziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137
ANDREA FLORIO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Generato dall'IA
Sentenza — n. 1270/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal claiming lack of preclusive effect of prior custody order against prosecutor's request.
Sentenza — n. 22655/2026 — snpen
Cassation court annuls surveillance tribunal order denying probation due to insufficient and generic reasoning on social danger.
Ordinanza — n. 8727/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal for home detention due to lack of specific grounds and high social danger. The court ruled the appeal inadmissible because the sole ground raised was too vague to be examined on merits. The Tribunal of Surveillance had already found the prisoner socially dangerous based on recent cautionary measures, which the appellant failed to refute. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine. The decision reinforces that vague arguments cannot bypass preliminary admissibility checks in Italian surveillance proceedings. This case highlights the strict requirement for specificity in appeals against detention measures. The court emphasized that even if the sentence is served, new risks can justify continued detention. The ruling ensures that procedural flaws prevent substantive review of potentially dangerous prisoners. Ultimately, the court prioritized procedural rigor over the appellant's claim of completed sentence execution.
Sentenza — n. 1309/2025 — snpen
Italian Court dismisses appeal against prison sentence reduction denial for justice collaborator due to insufficient remorse evidence.
Sentenza — n. 17079/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of positive prognostic elements despite prior home detention.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OLIVERI VINCENZO nato a MESSINA il 08/10/1980 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per l'inammissibilità de t ricors0; letta la nota dell'AVV. ANDREA FLORIO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti.

RITENUTO IN FATTO

1. Oliveri Vincenzo ricorre avverso l'ordinanza in data 4/3/2021 del Tribunale di Messina che ha rigettato l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza in data 21/1/2021 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura -cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'adeguatezza e all'idoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari per omessa valutazione della documentazione prodotta all'udienza del 4/3/2021.

A tal riguardo il ricorrente lamenta la mancata valutazione di un ordine di esecuzione per prosecuzione della pena in regime di arresti domiciliari che, nella prospettiva difensiva, doveva dimostrare che Oliveri già in passato era stato sottoposto a una misura restrittiva domiciliare senza mai violare gli obblighi che vi erano connessi. Deduce, altresì, la mancanza di un ragionamento prognostico in ordine alla propensione di Oliveri al rispetto delle prescrizioni connesse alla misura meno afflittiva sebbene questa propensione fosse stata provata.

Aggiunge che il giudice della cautela avrebbe dovuto palesare nel provvedimento di rigetto le ragioni per cui ha ritenuto che il ricorrente -alla prima esperienza carceraria- si fosse dimostrato incline a violare la misura custodiale degli arresti domiciliari.

2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 Ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' stata letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. E' stata altresì letta la nota dell'AVV. ANDREA FLORIO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di omessa motivazione, che risulta smentita dalla presenza di una puntuale e adeguata motivazione, a mezzo della quale il Tribunale ha spiegato le ragioni dell'inadeguatezza della misura domiciliare (risaltando la gravità del fatto alimentata da una personalità spregiudicata) e ha evidenziato: che Oliveri era già stato condannato; che non erano sopraggiunti elementi di novità rispetto alla decisione del riesame.; che il decorso del tempo in regime custodiale era ininfluente anche in ragione della sua brevità.

A fronte di ciò il ricorrente obietta che il tribunale non ha valutato un documento prodotto all'udienza del 4/3/2021, ossia all'udienza di trattazione.A tal proposito va rilevato come di tale documento non si faccia menzione né nell'istanza di revoca rivolta al G.i.p., né nell'atto di appello, sicché deve ritenersi che la mancata risposta sia da addebitarsi alla mancata devoluzione della questione ai giudici di merito.

3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che con la proposizione del ricorso ha determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenendo conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 7/5/2021 Il Consigliere