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Sentenza — n. 28071/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention, ruling electronic monitoring is implicitly rejected by explicit prison custody decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28071/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed an appeal challenging the imposition of prison detention over electronic monitoring for a repeat offender. The defendant argued that the lower court failed to explicitly justify why electronic monitoring was unsuitable, citing procedural violations. The court ruled that an explicit assessment of prison's exclusive suitability implicitly rejects the use of electronic monitoring devices, thereby validating the detention order.

Regesto Legislator

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Art. 275-bis c.p.p.; The explicit judicial evaluation of the exclusive suitability of prison custody implicitly rejects the possibility of using electronic monitoring devices, rendering a separate justification for their inappropriateness unnecessary.

Parole chiave

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preliminary detention electronic monitoring prison custody procedural review implicit rejection retrial tribunal risk of recidivism braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

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Art. 275-bis, cod. proc. pen.
Deduce il ricorrente violazione dell'art. 275 co 3 bis c.p.p.
Art. 94, comma 1-ter, Disp.Att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter Disp.Att.
art. 275-bis cod. proc. pen
pen., non configurano una misura autonoma, che si collocherebbe ad un livello intermedio tra la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari "semplici" e hanno ribadito che la previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20769 del 2016, Lovisi
2.Le Sezioni Unite di questa Corte ( Sez. U, n. 20769 del 2016, Lovisi, Rv.
Sez. 2, n. 43402 del 2019
Sez. 2, n. 31572 del 2017, Caterino
Sez. 3, n. 43728 del 2016, L
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Testo completo

a seguente sul ricorso proposto da: BELLOMO FRANCESCO nato a AVOLA il 03/02/1985 avverso l'ordinanza del 31/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; e_ lette/s~ le conclusioni del PG FULVIO TRONCONE i e udito il difensore I l C-2-1..7

RITENUTO IN FATTO

1. BELLOMO Francesco ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che il 31.12.2020 ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Siracusa che il 7.12.2020 gli aveva applicato la misura cautelare della detenzione in carcere per concorso in rapina aggravata 2. Deduce il ricorrente violazione dell'art. 275 co 3 bis c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla all'applicazione della misura cautelare in carcere anziché degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, misura che secondo la difesa avrebbe potuto contenere il pericolo di reiterazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale del Riesame non ha dato conto delle ragioni di inidoneità nel caso concreto della misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo richieste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. 2.Le Sezioni Unite di questa Corte ( Sez. U, n. 20769 del 2016, Lovisi, Rv. 266651) hanno affermato che gli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275- bis, comma 1, cod. proc. pen., non configurano una misura autonoma, che si collocherebbe ad un livello intermedio tra la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari "semplici" e hanno ribadito che la previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. disciplina unicamente una "modalità esecutiva degli arresti domiciliari". Nella sentenza è stato altresì affermato che a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 3.Detto apprezzamento in ordine alla inidoneità della cautela domiciliare con controllo aggravato può però emergere dall'esplicita valutazione in ordine alla esclusiva idoneità della detenzione in carcere a contenere le gravi esigenze cautelari rilevate correlata alla inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario.

Questo Collegio condivide infatti il principio espresso in numerose sentenze di questa Corte secondo cui il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2 n. 43402 del 25/09/2019 Cc. (dep. 23/10/2019) Rv. 277762; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 - dep. 26/06/2017, Caterino, Rv. 270463;

Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016 - dep. 17/10/2016, L, Rv. 267933). 4.Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto che la misura della custodia cautelare in carcere fosse l'unica idonea ad arginare il rischio di recidiva, stante non solo il particolare curriculum criminale del BELLOMO che vanta anche precedenti specifici, ma soprattutto 41 fatto che l'indagato ha già dimostrato di essere privo di capacità autocustodiali, come si evince dal precedente per evasione e per violazione delle misure di prevenzione. 5.11 ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter Disp.Att. cod. proc. pen. Così deciso il 14.4.2021 Il Consigliere estensore Il Presiden Gio