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Sentenza — n. 45441/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls GIP order rejecting plea deal, mandating immediate trial to protect defendant's rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45441/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's order rejecting the defendant's plea deal request during the opposition to a criminal decree. The defendant argued that rejecting the plea should have triggered an immediate trial rather than dismissing the opposition, thereby depriving him of the chance to refile the plea and confront the prosecution. The Court held that rejecting a consensual plea in this context must lead to an immediate trial to preserve the defendant's procedural rights and prevent the loss of the opportunity to litigate the matter.

Regesto Legislator

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Art. 461, comma 5; Art. 464, comma 3 of the Code of Criminal Procedure: When a consensual plea request is rejected during opposition to a criminal decree, the opposition cannot be declared inadmissible; instead, an immediate trial decree must be issued to allow the defendant to refile the plea and exercise defense rights.

Parole chiave

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immediate trial decree consensual plea deal opposition to criminal decree procedural preclusion defense rights preservation sospensione di pena riduzione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 461, comma 5 of the Code of Criminal Procedure
Art. 464, comma 3 of the Code of Criminal Procedure
Infatti, la preclusione stabilita dall'art. 464, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, n. 37538 del 08/06/2017
Cass., Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013
Cass., Sez. 1, n. 40137 del 18/9/2009
Cass., Sez. 1, n. 2263 del 14/12/2001
Cass., Sez. 4, n. 6574 del 16/01/2002
Cass., Sez. 3, n. 44468 del 08/10/2009
Cass., Sez. 3, n. 14380 del 22/03/2005
Cass., Sez. 3, n. 20517 del 12/05/2005
Cass., sez. 3, n. 20517 del 12/05/2005, M., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASSITTA CESARE nato a CALANGIANUS il 16/06/1972 avverso l'ordinanza del 22/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; lette~e le conclusioni del PG e_;12.A2Q5 cs,„ , ,,Luz32.(4-htuu.JU ‘m_iL i,A„.) Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 22 febbraio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania respingeva la richiesta di applicazione della pena a richiesta delle parti, formulata dall'imputato Cesare Cassttta col consenso del Pubblico Ministero nel contesto dell'atto di opposizione avverso il decreto penale del 27 aprile 2020, con il quale era stato condannato alla pena di euro 5.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 187, comma 1, codice della strada. 1.1.

Il Giudice riscontrava l'erroneo calcolo della pena, poiché diminuita in misura superiore ad un terzo. 1.2 Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessata a mezzo del difensore, avv.to Antonello Desini, che ne ha chiesto l'annullamento per abnormità in conseguenza dell'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 461 e 464 cod. proc. pen., posto che il mancato accoglimento della richiesta di patteggiamento proposta in sede di opposizione a decreto penale di condanna comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato, che offre l'occasione all'imputato di riproporre la richiesta e di far valere le sue ragioni in giudizio. 1.3 Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Simone Perelli, con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento. 1.L'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza di patteggiamento, presentata con opposizione a decreto penale di condanna e ha disposto procedersi oltre senza peraltro fornire indicazioni sulle modalità del successivo sviluppo del rapporto processuale. 1.1 La giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo affermato che il mancato accoglimento per qualsiasi causa della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (Sez. 1, n. 37538 del 08/06/2017, Fratello, n.m.;

Sez. 5, n. 6369 del 18/10/2013, dep. 2014, La Ragione, Rv. 258866; Sez. 1, n. 40137 del 18/9/2009, confl, comp. in proc. Furlan, Rv. 245356; Sez. 1, n. 2263 del 14/12/2001, dep. 2002, Boragina Meduri, Rv. 220656). Pur in assenza di espresse previsioni normative che stabiliscano tale sequenza procedurale, si è ritenuto che il mancato accoglimento dell'opposizione al decreto penale nella parte contenente richiesta di applicazione della pena deve essere equiparato all'ipotesi in cui la richiesta di patteggiamento non sia stata proposta o non sia stato acquisito il consenso della parte pubblica, con la conseguenza che il processo non può regredire alla fase delle indagini preliminari, ma deve ricevere un ulteriore impulso che gli consenta di approdare alla fase giudiziale.

Pertanto, ove l'opponente non abbia richiesto il giudizio abbreviato o se la richiesta di patteggiamento venga rigettata, il giudice non può che disporre il giudizio immediato, che costituisce lo sbocco necessario dell'opposizione quando difettino o non siano richiesti o consentiti altri riti ( sez. 4, n. 6574 del 16/01/2002, Paglierini, Rv. 220796). Ne consegue che al rigetto della richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale, in difetto di una formale rinuncia all'impugnazione, deve seguire, non già la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione presentata in siffatta forma, dichiarazione che costituisce, ai sensi dell'art. 461, comma 5, cod. proc. pen. il presupposto per ordinare l'esecuzione del decreto penale di condanna nel caso in cui sia stata proposta un'opposizione non conforme alle disposizioni contenute nel citato art. 461, commi 2 e 4, ma l'emissione del decreto di giudizio immediato (sez. 3, n. 44468 del 08/10/2009, G., Rv. 245217;

Sez. 3, n. 14380 del 22/03/2005, Chiarelli, Rv. 231590).

2. Il giudice procedente non si è attenuto ai superiori condivisibili principi con la conseguenza di avere compresso le facoltà difensive dell'imputato, che si trova costretto al pagamento di sanzione pecuniaria contenuta in un provvedimento giurisdizionale di cui non poteva essere ordinata l'esecuzione, oltre che privato della possibilità di far valere in sede giudiziale le proprie ragioni, sia mediante la riproposizione in termini identici della richiesta di patteggiamento già respinta dal giudice per le indagini preliminari, sia con il confronto in contraddittorio con l'accusa.

Infatti, la preclusione stabilita dall'art. 464, comma 3, cod. proc. pen. riguarda soltanto l'eventualità che una richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all'opposizione, il che non inibisce la reiterazione della precedente domanda, sulla quale deve esercitarsi il controllo del giudice dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto (cfr. Cass., sez. 3, n. 20517 del 12/05/2005, M., Rv. 231921). Per le considerazioni svolte, l'impugnata ordinanza va annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania per ulteriore corso.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Mit — --=ribunale di Tempio Pausania per ulteriore corso. - 111 Così deciso in Roma, il 17