Cassation court dismisses appeal against revocation of conditional sentence suspension due to new crime within five years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Massimo Necciari against the Viterbo Tribunal's order revoking his conditional sentence suspension. Necciari argued that the lower court erred by revoking only the second suspension while ignoring the first, claiming the second judgment should have included the prior crime under a continuation clause. The court ruled that the Viterbo judge correctly determined the existence of a new crime committed within five years of the prior judgments becoming final, which legally mandates revocation under Article 168 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: A conditional sentence suspension is revoked if the beneficiary commits a new crime punishable by detention within five years of the final judgment, regardless of whether the new crime was formally continued in the original proceedings.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NECCIARI MASSIMO nato a RONCIGLIONE il 11/01/1964 avverso l'ordinanza del 17/12/2020 del TRIBUNALE di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; • " Letta la requisitoria del dott. Simone Perelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Viterbo in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Massimo Necciari con le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. emesse dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli in data 4/10/2012, irrevocabile il 3/11/2012, e dal G.i.p. del Tribunale di Viterbo in data 5/12/2014, irrevocabile il 18/01/2015, per effetto dell'ulteriore sentenza di condanna intervenuta in data 5/06/2019, irrevocabile il 3/07/2019. Detto Tribunale ha ritenuto, invero, la sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., avendo Necciari dal 2016 sino all'ottobre 2017,e quindi nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato delle suddette sentenze, commesso un delitto per cui gli è stata inflitta una pena detentiva, giudicato con la sentenza irrevocabile in ultimo menzionata.
2. Avverso detta ordinanza Necciari, tramite il proprio difensore, formula richiesta di modifica, correttamente riqualificata dal Tribunale di Viterbo come ricorso per cassazione. Secondo il ricorrente il Giudice avrebbe errato nel non revocare la sola sospensione concessa a Necciari con la seconda sentenza sopra indicata, che, a suo dire, avrebbe applicato una pena complessiva anche per i reati giudicati con la prima sentenza. Con la conseguenza che,oltre a non dover revocare la prima sospensione, lo stesso Giudice avrebbe dovuto individuare la pena da scontare, con riferimento a tali sentenze, esclusivamente in quella di cui alla seconda sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Benché dal tenore dell'istanza di applicazione della pena concordata vagliata dal G.i.p. del Tribunale di Viterbo in data 5/12/2014 possano trarsi elementi per assumere che l'imputato intendesse, con il secondo patteggiamento richiedere la continuazione anche del reato giudicato con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Tivoli, dalla lettura della motivazione della sentenza (e men che meno dalla lettura del dispositivo della stessa) è assolutamente pacifico che il Giudice di Viterbo non ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto del suo giudizio e il reato già giudicato dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli.
L'odierno ricorrente avrebbe - eventualmente - dovuto impugnare quella sentenza invocando, se del caso, il travisamento dell'accordo raggiunto tra le parti; ovvero, poiché la continuazione tra il reato giudicato dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli e quelli giudicati dal G.i.p. del Tribunale di Viterbo non ha formato oggetto di valutazione da parte di quest'ultimo Giudice, richiedere la continuazione in executivis al giudice competente. Ne deriva l'infondatezza del ricorso, attesa l'erroneità del presupposto di fatto sul quale esso si fonda.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso