Cassation court annuls peace court sentence for nullity due to failure to notify appointed defense counsel of trial date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Peace Court's sentence against Bouchti Azeddine, ordering a retrial. The defendant argued the trial was null because the court proceeded with an assigned defense lawyer instead of notifying his newly appointed private counsel, Ninfa Renzini, of the hearing date. The court found that the defendant's request for state-funded representation and appointment of Renzini had been accepted by the judge, making the lack of notification a violation of the right to defense that rendered the proceedings absolutely null.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c) and Art. 179, comma 1 of the Code of Criminal Procedure: A failure to notify a newly appointed defense counsel of the trial date, when their appointment has been accepted by the court, constitutes an absolute and incurable nullity violating the right to defense.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOUCHTI AZEDDINE C.U.I. 04XZUUJ nato il 28/01/1988 avverso la sentenza del 30/06/2020 del GIUDICE DI PACE di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo- ....eitem~nrinnwa~mwari l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 30 giugno 2020, il Giudice di Pace di Rimini riconosceva Bouchti Azeddine responsabile del resto di cui all'art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998 (per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del T.U. in materia di immigrazione, in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno o di altro valido titolo) e, conseguentemente, lo condannava alla pena di C. 5.000,00 di ammenda.
2. Avverso detta pronuncia l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata Ninfa Renzini, deducendo, con un unico motivo "nullità dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett.
c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui il G.d.P., non prendendo atto della nomina del difensore di fiducia, ha celebrato il procedimento, nominando un difensore ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen.". Ha, al riguardo, evidenziato che in data 12.3.2020, l'imputato aveva chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che con detto atto aveva nominato l'avvocata Ninfa Renzini proprio difensore di fiducia; che, nel provvedimento con cui detta richiesta era stata accolta, era stato, peraltro, indicato quale domicilio dell'imputato lo studio del citato difensore; che, dopo la fissazione della prima udienza per il giorno 24.3.2020, il processo era stato rinviato al 30.6.2020, ma di tale differimento non era stato dato avviso al difensore di fiducia; il processo era stato, quindi, celebrato con il patrocinio di un difensore di ufficio, sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen..
E ha sostenuto che ciò avrebbe comportato una nullità assoluta e insanabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. a e 179, comma 1, cod. proc. pen..
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti processuali - a cui questa Corte può accedere per risolvere la questione processuale prospettata con l'impugnazione - che l'avvocato Mirco Renzi, difensore di fiducia dell'imputato, in data 18 febbraio 2020, aveva rinunciato al mandato difensivo e che, in data 19.2.2020, si era proceduto alla nomina di un difensore d'ufficio, al quale era stato notificato sia l'avviso della fissazione dell'udienza del 24 marzo 2020 sia quello relativo alla successiva udienza del 30 giugno 2020, cui la trattazione del processo era stata rinviata.
Tuttavia, occorreva considerare che l'imputato in data 12 marzo 2020 aveva avanzato, in relazione al processo pendente dinnanzi al Giudice di Pace di Rimini, richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nominando quale suo difensore di fiducia (con revoca di ogni altra precedente nomina), l'avvocata Ninfa Renzini e che detta richiesta è stata valutata e accolta dallo stesso Giudice di Pace (medesima persona fisica, dott. Pierluigi Messina) che, successivamente, ha proceduto alla celebrazione del giudizio. Detta nomina avrebbe dovuto spiegare i suoi effetti nel procedimento principale, con la conseguenza che l'omesso avviso all'avvocata Ninfa Renzini della data di fissazione del processo ha comportato una violazione dl diritto di difesa e configura una nullità assoluta e insanabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett.
c) e 179, comma 1, del codice di rito. La sentenza impugnata va, quindi, annullata, senza rinvio; conseguentemente, va disposta la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Rimini perché proceda a nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Rimini. Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere este