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Sentenza — n. 31858/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court allows prisoner's appeal, ruling his claim for food table parity was autonomous, not merely an order compliance request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31858/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order declaring the prisoner's claim inadmissible. The lower court incorrectly treated the prisoner's request for equal food allowances as a request for compliance with a previous judicial decision regarding another inmate. The court held that the prisoner's action was inherently cognitoria to assert his own subjective right, distinct from seeking enforcement of another's ruling.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 1 e 4, Ord. pen.; The filing of a claim to assert an autonomous subjective right regarding prison conditions constitutes a cognitoria action, even if a similar right has been adjudicated for another detainee, and does not transform the current suit into a request for compliance with a prior judgment.

Parole chiave

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prisoner rights food allowances cognitoria action subjective right order compliance penitentiary regime legal parity diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 1, Ord. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste, adito in secondo grado avverso la decisione già assunta dal Magistrato di sorveglianza di Udine, dichiarava geneticamente inammissibile il reclamo ex art. 35-bis Ord.
Art. 35-bis, comma 4, Ord. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste, adito in secondo grado avverso la decisione già assunta dal Magistrato di sorveglianza di Udine, dichiarava geneticamente inammissibile il reclamo ex art. 35-bis Ord.
Art. 35-bis, comma 5, Ord. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste, adito in secondo grado avverso la decisione già assunta dal Magistrato di sorveglianza di Udine, dichiarava geneticamente inammissibile il reclamo ex art. 35-bis Ord.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 186 dei 2018
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mangano Antonino, nato a Palermo il 19/01/1957 avverso l'ordinanza del 22/09/2020 del Tribunale di sorveglianza di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Trieste.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste, adito in secondo grado avverso la decisione già assunta dal Magistrato di sorveglianza di Udine, dichiarava geneticamente inammissibile il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. proposto, in materia di acquisto di generi alimentari al sopravvitto, da Antonino Mangano, detenuto assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Il Tribunale osservava che, con sua precedente ordinanza, adottata a seguito di reclamo di altro detenuto, era stato riconosciuto il diritto di quest'ultimo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 186 dei 2018 (che aveva fatto venir meno, nell'ambito del circuito penitenziario differenziato, il divieto di cuocere cibi all'interno della camera di pernottamento), di acquistare al sopravvitto i medesimi generi alimentari concessi ai detenuti in regime comune. L'odierno reclamante avrebbe inammissibilmente richiesto l'ottemperanza di siffatto provvedimento, inter alios pronunciato.

2. Mangano ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui lamenta la violazione di norme processuali. Il giudice a quo avrebbe travisato il contenuto del reclamo da lui originariamente avanzato al Magistrato di sorveglianza di Udine, oggetto di riproposizione dinanzi al Tribunale, che era diretto all'accertamento del suo autonomo diritto alla parificazione delle tabelle vittuarie del sopravvitto, e non già ad ottenere tutela giurisdizionale in ottemperanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Risulta dal testo stesso del provvedimento impugnato che Antonino Mangano abbia adito il Magistrato di sorveglianza di Udine, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, Ord. pen., per contestare le restrizioni, a suo dire ingiustificate, imposte ai detenuti in regime penitenziario differenziato in materia di cibi acquistabili al sopravvitto, e risulta che il medesimo condannato sia insorto, mediante reclamo di secondo grado al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, Ord. pen., avverso la decisione giudiziale a lui inizialmente sfavorevole.

E' dunque evidente che l'azione intentata avesse natura cognitoria, a difesa di una posizione soggettiva rivendicata dal detenuto in via autonoma. Il fatto che, rispetto ad una posizione soggettiva analoga, intestata ad altro detenuto, fosse già intervenuto un provvedimento giurisdizionale, il quale avesse accertato la dedotta lesione, non era di per sé idoneo a mutare i caratteri dell'azione odierna, trasformandola, per ciò solo, in azione di ottemperanza del provvedimento altrui, ex art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. Tale decisione valeva piuttosto come precedente storico, cui il giudice nuovamente adito avrebbe potuto conformarsi, o da cui avrebbe potuto discostarsi, nell'uno e nell'altro caso mediante adeguata motivazione.

2. L'erroneo inquadramento del reclamo si traduce in un vizio dell'ordinanza che ha su di esso pronunciato, che deve essere pertanto annullata con rinvio per la definizione del mento.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste. Così deciso il 24/06/2021 Il Consigleie estensore Il Presidente Fra n ceseCf