Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 28993/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution judge's order for sentence continuation due to pending appeals on three judgments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28993/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica challenged an execution judge's order applying the rule of sentence continuation to three judgments still subject to appeal. The court found the lower court erred because those judgments were not yet final and thus could not form the basis for the continuation request. Consequently, the Cassation court annulled the contested order and remanded the case for a new hearing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 c.p.p.; The rule of sentence continuation in executivis applies only to final judgments; if the underlying decisions remain subject to appeal, the execution judge cannot apply the continuation discipline.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentence continuation execution judge pending appeals finality requirement Cassation annulment esecuzione della pena revisione della sentenza penale differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 c.p.p.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pescara deducendo violazione della disposizione di cui all'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pescara deducendo violazione della disposizione di cui all'art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, n. 183/2013
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PESCARAnel procedimento a carico di: BRAVO GERMANA nato a FRANCAVILLA AL MARE il 13/11/1966 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette/se le conclusioni del PG . ot,4{ Q- IN v‘A-A, i29.)Q,et,t2_,Luto c0 u ON' b-et I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 24 novembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza proposta nell'interesse di Bravo Germana tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate ai numeri da 1 a 11 e, per l'effetto, rideterminava la pena nella misura complessiva di mesi sette, giorni quindici di arresto.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pescara deducendo violazione della disposizione di cui all'art. 671 cod. proc. pen. per avere il giudice dell'esecuzione applicato la disciplina della continuazione anche in relazione ai reati giudicati con tre sentenze non ancora divenute irrevocabili [in particolare, le sentenze del Tribunale di Pescara del 25.6.2014 (rectius 25.6.2019), dell'1.2.2019 e del 23.5.2019], risultando pendenti le impugnazioni proposte contro di esse.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, dott. Pasquale Fimiani, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. E in vero, la deduzione del ricorrente trova riscontro dalla lettura del certificato del casellario giudiziale nel quale non risultano inserite le tre indicate sentenze; con la conseguenza che i reati giudicati dalle stesse non potevano formare oggetto né della domanda di applicazione della disciplina della continuazione in executivis né di valutazione da parte del Giudice dell'esecuzione.

6. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in diversa persona fisica (e ciò alla luce della pronuncia n. 183 del 3 luglio 2013 della Corte Costituzionale).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudite per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara. Così deciso, 1'8 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente PRIma Talerico Angela Tardio --rcgui (a24~, DEPO E.; ITATA 2 IN CANCE