Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant challenged a lower court ruling against INPS, INAIL, and the Labor Inspectorate, but remained silent on the proposed judgment. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the silence as a renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the forty-day period following the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ante pro tempore,Cusimano Antonio, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Discepolounitamente all’avvocato Alessandra Gambacorta-ricorrente-controInps - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato EsterAda Sciplino unitamente agli avvocati Antonino Sgroi, Carla d'Aloisio,Emanuele De Rose-controricorrente-controIspettorato Territoriale Del Lavoro Di Pesaro E Urbino in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-nonché controInail - Sede Di Fano in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.40/2025 depositatail 07/02/2025Numero registro generale 8624/2025Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 22754/2026Data pubblicazione 06/07/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 03/07/2026Carla Ponterio