Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, represented by the General Attorney of the State, did not act to preserve the litigation rights against the Red Cross Italy. Consequently, the court applied Article 380-bis and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and order the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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all’AvvocatoGabriele Forcella, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri diGiustizia- ricorrente -controENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN L.C.A., inpersona del legale rappresentante p.t. (C.F.: 01906810583),rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia-controricorrente-avverso la ordinanza del Tribunale di Roma n. 1936/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 23332/2025Numero sezionale 760/2026Numero di raccolta generale 20335/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.950,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 16/06/2026Il Consigliere DelegatoGuglielmo Cinque