Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by Carla d'Aloisio, did not act to contest the proposed settlement against the respondent, Dussin Srl, despite the proposal being communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and the mutual offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
pore, rappresentato edifeso dall'avvocato Carla d'Aloisio unitamente agli avvocati Emanuele DeRose, Lelio Maritato, Antonino Sgroi-ricorrente-controDussin Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pazzaglia unitamenteall’avvocato Livio Passuello-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.210/2021depositata il 16/06/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 23751/2021Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 11673/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo (compensate in ragione del recente intervento della Corte sullaquestione controversa); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 28/04/2026Gabriella Marchese