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Decreto — n. 9627/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 9627/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, challenging a Palermo appellate judgment regarding an INPS decree, did not respond to the court's proposal for case definition. Consequently, the court applied Article 380-bis and Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings and allocate costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings statutory time limit cassation appeal case definition proposal ristrettezza finanziaria tassazione delle spese principio della limitazione dell'onere

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
1001/2021 emessa dalla Corte d’Appellodi Palermo il 22/10/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
art. 380-bis c.p
1001/2021 emessa dalla Corte d’Appellodi Palermo il 22/10/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.
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Testo completo

vvocati MarioSerio e Roberto Croce;-ricorrente-controI.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Ghera;-controricorrente-avverso la sentenza n. 1001/2021 emessa dalla Corte d’Appellodi Palermo il 22/10/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e devedichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante la complessitàdelle questioni trattate e il consolidarsi dell’orientamento dilegittimità in tempi recenti, possono essere compensate tra leparti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 8411/2022Numero sezionale 305/2026Numero di raccolta generale 9627/2026Data pubblicazione 15/04/2026Compensa fra le parti delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 13/04/2026.Il Consigliere DelegatoCaterina Marotta