Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Messina Appeal Court's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Attilio Scarcella, challenged the lower court's judgment regarding the Azienda Sanitaria Provinciale of Messina but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
cato Attilio Scarcella-ricorrente-controASP - Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoGiancarlo Niutta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato NicolaMassafra-controricorrente-avverso la sentenza n. 623/2021 emessa dalla Corte d’appello di Messinail 31/01/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 13619/2022Numero sezionale 289/2026Numero di raccolta generale 9396/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 10/04/2026Ileana Fedele