Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence on settlement proposal under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. Anm Spa, the appellant, had not requested a ruling on the proposal submitted by the lower court, while the appellees, Passato and Esposito, sought dismissal based on this procedural default. The court ruled that such silence constitutes a renunciation of the appeal, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of a settlement proposal constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 24140/2025 R.G. proposto da:Anm Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato Cristiana Liguori unitamente all’avvocato Marcellod'Aponte-ricorrente-controPassato Rosario, Esposito Cinzia, rappresentati e difesi dall'avvocatoEnrico Cellupica unitamente all’avvocato Nerino Allocati-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2232/2025depositata il 06/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24140/2025Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 7390/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 24140/2025Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 7390/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLa Consigliera Delegataha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 24140/2025 R.G. proposto da:Anm Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato Cristiana Liguori unitamente all’avvocato Marcellod'Aponte-ricorrente-controPassato Rosario, Esposito Cinzia, rappresentati e difesi dall'avvocatoEnrico Cellupica unitamente all’avvocato Nerino Allocati-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2232/2025depositata il 06/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 24140/2025Numero sezionale 217/2026Numero di raccolta generale 7390/2026Data pubblicazione 27/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/03/2026Carla PonterioP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 26/03/2026Carla Ponterio