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Decreto — n. 3017/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 3017/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. Lucia Mazza filed an appeal against a lower court judgment but remained silent after the deadline for requesting a decision passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day deadline automatic dismissal Code of Civil Procedure extinction of proceedings credito in esecuzione credito contestato saldo scoperto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
proposto da: Lucia Mazza, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Quagliarella -ricorrente- contro Maria Mazza -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.810/2021 depositata il 07/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
proposto da: Lucia Mazza, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Quagliarella -ricorrente- contro Maria Mazza -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.810/2021 depositata il 07/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2472/2022 R.G. proposto da: Lucia Mazza, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Quagliarella -ricorrente- contro Maria Mazza -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.810/2021 depositata il 07/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 2472/2022 Numero sezionale 148/2026 Numero di raccolta generale 3017/2026 Data pubblicazione 11/02/2026 Così deciso in Roma, il 10/02/2026 Antonella Pagetta Numero registro generale 2472/2022 Numero sezionale 148/2026 Numero di raccolta generale 3017/2026 Data pubblicazione 11/02/2026