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Decreto — n. 1948/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 1948/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. Giovanna Cipriano, represented by Marcello De Vivo, did not act to preserve the appeal against the Inps decision, while the opposing party argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the right to proceed, extinguishing the case under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a renunciation, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day deadline procedural renunciation Civil Procedure Code inactivity consequence restituzione dei sussidi statali dilazione di pagamento arretrati di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese avendo la parte ricorrente depositato dichiarazione ex art.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese avendo la parte ricorrente depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; Numero registro generale 12318/2025 Numero sezionale 120/2026 Numero di raccolta generale 1948/2026 Data pubblicazione 29/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese avendo la parte ricorrente depositato dichiarazione ex art.
art. 152 disp. att. c.p
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese avendo la parte ricorrente depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; Numero registro generale 12318/2025 Numero sezionale 120/2026 Numero di raccolta generale 1948/2026 Data pubblicazione 29/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12318/2025 R.G. proposto da: Giovanna Cipriano, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello De Vivo -ricorrente- contro Inps in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Stumpo unitamente agli avvocati Maria Passarelli, Mauro Sferrazza -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.1663/2024 depositata il 05/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese avendo la parte ricorrente depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; Numero registro generale 12318/2025 Numero sezionale 120/2026 Numero di raccolta generale 1948/2026 Data pubblicazione 29/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 28/01/2026 Fabrizia Garri Numero registro generale 12318/2025 Numero sezionale 120/2026 Numero di raccolta generale 1948/2026 Data pubblicazione 29/01/2026