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Decreto — n. 779/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 779/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, a transport company, challenged a lower court judgment against an individual defendant but remained silent on the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under procedural law, dismissing the case and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma c.p.c.; Art. 391, secondo comma c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished, with the appellant bearing the costs.

Parole chiave

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cassation appeal procedural extinction failure to request decision forty-day period legal costs allocation rinvio del dibattimento decisione incidentale impugnabile accordi internazionali in materia di trasporto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 1999/2025 Numero sezionale 22/2026 Numero di raccolta generale 779/2026 Data pubblicazione 14/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1999/2025 R.G. proposto da: ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA GARRAMONE unitamente all’avvocato SERGIO ALBERTO CODELLA -ricorrente- contro ADALBERTO FRENI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CARAPELLE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.687/2024 depositata il 11/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 1999/2025 Numero sezionale 22/2026 Numero di raccolta generale 779/2026 Data pubblicazione 14/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 13/01/2026 Antonella Pagetta Numero registro generale 1999/2025 Numero sezionale 22/2026 Numero di raccolta generale 779/2026 Data pubblicazione 14/01/2026