Cassation appeal dismissed as withdrawn due to 40-day silence under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant remained silent for 40 days after the court proposed a settlement. The appellant, a municipality, failed to request a decision on the proposed definition within the statutory period, while the appellee, a private individual, argued for the dismissal based on this inaction. The court ruled that such silence constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant for forty days following the proposal of a definition of the case constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 11461 del 2025 proposto da COMUNE DI PORTICI, in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso, dall’avv. Maria Ciceraro, con cui domicilia all’indirizzo PEC avv.mariaciceraro@pec.giuffre.it -ricorrente- contro CRISCUOLO GIUSEPPE rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Montella -controricorrente- avverso la sentenza n. 513/2025, resa dalla Corte di Appello di Napoli, nel giudizio R.G. 788/2024, depositata il 13.02.2025, pubblicata il 10.03.2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 11461/2025 Numero sezionale 16/2026 Numero di raccolta generale 744/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 che la mancata opposizione “lascia intendere rinunciato” il ricorso (Cass., n. 12376 del 2025); Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026 Il Consigliere delegato Irene Tricomi Numero registro generale 11461/2025 Numero sezionale 16/2026 Numero di raccolta generale 744/2026 Data pubblicazione 13/01/2026