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Ordinanza Interlocutoria — n. 21978/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case to integrate necessary co-litigant into proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21978/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the State's appeal against a tax court decision annulling a cadastral notice. Although the tax authority sued only Nicolò Tuttolomondo, the lower court had ruled in favor of both Nicolò and his wife Giovanna, who was a necessary co-litigant. The court ordered the remittal of the case to integrate Giovanna into the proceedings in her own right.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: When a necessary co-litigant is omitted from the cassation appeal, the appeal is inadmissible and the case must be remitted to integrate the contradictory proceedings against the omitted party.

Parole chiave

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necessary co-litigant cadastral appeal omitted party remittal to integrate tax court procedure prova della proprietà legittimazione a contestare licenza quota di comproprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 100 c.p.c.
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Testo completo

ura Generale dello Stato-ricorrente -controTUTTOLOMONDO GIOVANNA, quale erede di Nicolò Tuttolomondo,rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Manto- controricorrente -avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADODELLA SICILIA n. 3729/23, depositata il 24/4/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/6/2026 dalConsigliere CARMELA ROMANO.Rilevato che:1. Con sentenza n. 3729/23, depositata il 24/4/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in accoglimento degli appelliproposti da Nicolò e Giovanna Tuttolomondo, rispettivamente titolariNumero registro generale 23743/2023Numero sezionale 5117/2026Numero di raccolta generale 21978/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell’usufrutto per ½ e della nuda proprietà per ½ dell’immobile ad usoabitativo sito in Agrigento, via Sorrento n. 1, e la seconda anche dellapiena proprietà per la rimanente quota di ½, ha annullato l’avviso diaccertamento catastale n. AG0105829/2015, con cui l’Ufficio, a seguito didichiarazione Docfa, aveva rettificato la rendita catastale dell’immobile,portandola da euro 723,04 ad euro 849,57.

Alla base della decisione laritenuta inadeguatezza motivazionale dell’avviso, per non aver l’ufficioindicato le ragioni della attribuzione di una diversa classe e rendita;2. al giudizio di appello conclusosi con la predetta sentenza ha,dunque, partecipato anche Giovanna Tuttolomondo;3. ciò nonostante, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione unicamente nei confronti di Nicolò Tuttolomondo,pretermettendo Giovanna Tuttolomondo, la quale riveste la qualità dilitisconsorte necessario (litisconsorzio catastale) nel presente giudizio dilegittimità;4. si è costituita Giovanna Tuttolomondo, ma solo in qualità di erede diNicolò Tuttolomondo, non anche in proprio;5. occorre, pertanto, integrare il contraddittorio nei confronti diGiovanna Tuttolomondo in proprio.

P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando alla ricorrente termine digiorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per integrare ilcontraddittorio nei confronti di Giovanna Tuttolomondo in proprio .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 24 giugno 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo Maria Stalla