Italian Supreme Court declares tax appeal dismissed due to parties' mutual settlement and joint request for case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe parties jointly requested the extinction of the proceedings, which the court interpreted as the appellant's withdrawal with acceptance of the respondent's position. The Supreme Court declared the appeal extinguished and ordered the compensation of litigation costs. This outcome reflects the principle that a mutual settlement effectively terminates the legal dispute without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings, the court declares the appeal extinguished, treating the joint request as a withdrawal by the appellant with acceptance of the respondent's position.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 1656/2025Numero sezionale 1594/2026Numero di raccolta generale 19571/2026Data pubblicazione 13/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 1656/2025 proposto da:AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA CON SOCIO UNICO ATM, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro,dall’avv. Giuseppe Marini e dall’avv. Leonardo Perrone;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.1680/9/2024 depositata l’11 giugno 2024.Visto l’atto depositato il 29 maggio 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 10/06/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO