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Decreto — n. 18702/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 18702/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, representing the taxpayer, argued against the lower court's decision, while the opposing party, the Tax Agency, maintained the procedural default. The court ruled that silence after the deadline constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal procedural default waiver of appeal statutory deadline extinction of proceedings litigation costs tax agency ripetibili

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo in base al valore della lite;
art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

o tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Maria Musilli-ricorrente-controAgenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore, Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion.3620/2025 depositata il 05/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo in base al valore della lite;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 18944/2025Numero sezionale 1528/2026Numero di raccolta generale 18702/2026Data pubblicazione 09/06/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro complessivi 4.200,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 08/06/2026.Il consigliere delegato