Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within 40 days of the proposal's communication. The appellant, represented by Carlo Pagani, challenged a regional court decision against the Italian Revenue Agency, which was defended by the General State Attorney's Office. The court ruled that the statutory silence on the appellant's inaction constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
asquale Scrivounitamente all’avvocato Carlo Pagani-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura GeneraleDello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. Lombardia sez.dist. di Brescian.1560/2020 depositata il 13/07/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 5726/2021Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 17826/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 03/06/2026.Rosanna Angarano