Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, representing the taxpayer against the Revenue Agency, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party remained inactive. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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dall'avvocato GiorgioTedesco ed el. dom. presso lo studio dell’avvocato Simone Forte sito inMilano, Galleria San Babila n. 4/A, 4° piano, indi domiciliata ex lege inRoma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.809/2020 depositata il 27/05/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1131/2021Numero sezionale 1452/2026Numero di raccolta generale 17617/2026Data pubblicazione 03/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali. Nondimeno, nulla è a statuirsi alriguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da partedell’Agenzia. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 2/6/2026Andrea Antonio Salemme