Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, representing VIBRO-ACOUSTIC Srl, did not act to preserve the right to appeal the lower court's ruling. Consequently, the court ruled that the procedural silence constituted a waiver of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within 40 days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
2, C.F. MDS GNN52S14 F205C, in qualità di legale rappresentante della società VIBRO-ACOUSTIC Srl, con sede legale in Via Antoniana n. 278, c.a.p. 35011,Campodarsego (PD), Partita Iva e codice fiscale n. 04587160286,rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Tripodi-ricorrente-controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DIVENETO N.578/2023 depositata il 19/06/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2992/2024Numero sezionale 1441/2026Numero di raccolta generale 17280/2026Data pubblicazione 01/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti costituite. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 31/05/2026Andrea Antonio Salemme