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Decreto — n. 16694/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares civil procedure extinguished due to administrative listing confirming case termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 16694/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the civil procedure extinguished following the lower court's finding that the case was definitively resolved. The State argued that the inclusion of the case in the tax agency's list, pursuant to the new 2023 law, confirmed the regular termination of proceedings without a formal denial. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 13 del 2023; Art. 391, cod. proc. civ.: The automatic extinction of a civil proceeding occurs when the administrative listing documents the regular conclusion of the dispute under the new legislative framework, thereby precluding further judicial intervention unless parties specifically request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction administrative listing tax agency records legislative framework cost allocation civil procedure automatic termination

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 13 del 2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod.

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Testo completo

Avvocatura Generale Dello Statocontro-intimato-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. Sicilia sez.dist. di Catania n.4417/05/2021depositata il 10/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, deld.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesimadisposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 27/05/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino