Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the submission of a settlement proposal. The appellant, Zam Srl, did not act to contest the proposed settlement, while the respondent, Tre Esse Italia Srl, argued that the silence constituted a waiver of rights. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such inaction results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Cuccuru-ricorrente-Zam Srl In P.l.r.p.t. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Cuccuru-ricorrente-controTre Esse Italia Srl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Cicerchia-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lazion.5318/2025 depositata il 29/08/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 25037/2025Numero sezionale 1319/2026Numero di raccolta generale 16012/2026Data pubblicazione 25/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 22/05/2026Il consigliere delegatoStefania Billi